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   ATA







 

  

 

29 gennaio 2008

 

Anzianità personale ex Enti Locali

la Cassazione rigetta le istanze dei lavoratori

La Corte di Cassazione – con Sentenza 16 gennaio 2008, n. 677 ha rigettato le istanze dei lavoratori transitali dagli EE.LL. allo Stato negando il loro diritto al riconoscimento, ai fini economici, dell’anzianità pregressa.

 

 

 

 

18 gennaio 2008

 

Concorso 24 mesi ATA 2007/2008

Il concorso 24 mesi ATA per il 2007/08 è stato emanato dal MPI con la nota prot. 22543 del 27 novembre 2007.

Ricordiamo che i bandi veri e propri dovranno essere emanati dalle Direzioni Regionali alle quali, il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato indicazione di utilizzare la stessa tempistica dello scorso anno, in modo da garantire la valutazione di ulteriori 12 mesi di servizio.

Abbiamo attivato lo Speciale 24 mesi ATA 2007/2008 nel quale è disponibile la normativa, la modulistica, le schede di lettura a cura della FLC Cgil e il programma per il calcolo del punteggio.

24 mesi ATA 2007/2008: vai allo speciale

 

 

17 dicembre 2007

 

Anzianità personale ex Enti Locali

 

Accolto dal Governo un ordine del giorno durante la discussione di sabato scorso alla Camera per l'approvazione della prossima finanziaria.

Questo ordine del giorno impegna il Governo a reperire le risorse necessarie per riconoscere l'anzianità pregressa al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato.

Registriamo come positivo questo ulteriore passo avanti del Governo sullo stanziamento di fondi necessari al momento della definizione dell'atto di indirizzo del CCNL scuola per il prossimo biennio economico.

 

 

15 dicembre 2007

 

Ata ed ITP ex Enti locali: si apre uno spiraglio

Il comma 146 del terzo maxi-emendamento affronta, anche se ancora in modo parziale, la questione dell’inquadramento del personale ATA e ITP transitato dagli enti locali. Avremmo voluto una soluzione definitiva come previsto dall’emendamento del relatore che gli uffici della Camera hanno dichiarato inammissibile.
È comunque importante che venga ripristinato il diritto all’inquadramento di questo personale, negato dal precedente Governo con il comma 218 della finanziaria 2006, successivamente confermato dalla Corte Costituzionale.
Ora sarà il contratto del secondo biennio economico (2008-2009) ad affrontare la questione: è chiaro che il Governo, nell’atto di indirizzo, dovrà inserire le risorse necessarie considerato che, l’opposizione del Ministero del Tesoro, ha impedito che fossero già previste in finanziaria.         

 

Nelle iniziative che metteremo in campo per ottenere le risorse necessarie per il prossimo rinnovo contrattuale, quelle per questa ferita aperta diventeranno prioritarie.

 

Se si è arrivati a questa soluzione è stato grazie alla forte mobilitazione unitaria e all’impegno sviluppato nei confronti del Parlamento, rispetto ad una situazione che sembrava ormai chiusa dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

 

 

3 dicembre 2007

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

 Le novità nel reclutamento del personale della scuola

Il nuovo Regolamento delle supplenze docenti

 Martedì 18 dicembre 2007

h. 9.00 – 14.00

 Aula magna ITIS “A.Volta “

Via Giovanni XXIII, 9  - LODI 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione

 

Locandina      Scheda di iscrizione

 

 

1° dicembre 2007

 

Emanazione bando ATA 24 mesi 2007-2008

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con la nota prot. 22543 del 27 novembre 2007, invita le Direzioni regionali a bandire il concorso per “24 mesi” ATA per il 2007/2008.

Il MPI indica alle Direzioni Regionali di utilizzare la stessa tempistica dello scorso anno, per l’emanazione dei bandi, in modo da garantire la valutazione di ulteriori 12 mesi di servizio.

Sono riconfermate le indicazioni della nota 3277 del 22 febbraio 2007 , relativa ai concorsi dello scorso anno, che precisava le procedure per il diritto alla priorità nella scelta della sede in base alla Legge 104/92.

Alla nota è allegata la relativa modulistica (modello B1, modello B2, modello F e modello G) e, come già lo scorso anno, è stato aggiunto il modello H (che al momento il MPI non ha ancora prodotto) specificamente destinato alle dichiarazioni rispetto alla priorità di scelta della sede.

L’emissione del bando non esaurisce le gravi questioni legate al reclutamento del personale ATA (riapertura delle II fasce, III fascia per i collaboratori scolastici, regolamento delle supplenze ecc.) anche in base alle novità introdotte dal Contratto Nazionale firmato nella giornata di ieri. Sull’argomento abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero.

Nei prossimi giorni attiveremo uno speciale sui 24 mesi ATA con una specifica scheda di lettura e un programma per il calcolo del punteggio.

 

 

 

22 novembre 2007

ATA EX ENTI LOCALI

 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DAVANTI AL PARLAMENTO

 

L'approvazione della Legge Finanziaria 2008 da parte del Senato lascia senza risposta le aspettative di 80.000 lavoratori provenienti dagli Enti Locali e trasferiti, in forza della Legge 124/99, allo Stato.

Da oltre sette anni questi lavoratori si battono in tutte le sedi per ottenere il riconoscimento della loro anzianità di servizio e per contrastare l’ingiustificata disparità retributiva rispetto agli altri colleghi, già dipendenti dello Stato, nelle medesime situazioni giuridiche e lavorative, differenziazione pari a diverse migliaia di euro l’anno.

L’esito positivo di questa vicenda dovrebbe essere logicamente scontato, alla luce dei principi e delle norme di legge del nostro Stato, ma questo non è, inspiegabilmente, accaduto fino ad ora per i lavoratori transitati dagli Enti Locali.

L'amministrazione, infatti, dopo il loro passaggio allo Stato ha messo in discussione la legge stessa (Legge 124/99), cioè la garanzia del riconoscimento di tutto il servizio prestato.

In aggiunta, il precedente governo ha definitivamente sbarrato la strada del diritto con l’approvazione, successiva a diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai lavoratori, del comma 218 nella finanziaria 2006 che cancellava di fatto tutti i pronunciamenti favorevoli.

In questo modo si è configurato un uso strumentale della funzione legislativa a danno di 80.000 lavoratori della scuola.

Neanche il cambio di maggioranza ha giovato alla causa di questi lavoratori.

Infatti a nulla sono servite le richieste unitarie di FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola di abrogare il comma 218 con le finanziaria 2007 e 2008 attualmente in discussione.

Eppure solo due anni fa molti componenti dell'attuale maggioranza si erano impegnati diversamente. Pochi mesi fa lo stesso Ministro Fioroni aveva assicurato il suo impegno.

Noi chiediamo un intervento, ancora possibile, sulla Finanziaria, nella discussione alla Camera dei Deputati.

Solo per questa via è possibile ridare giustizia e dignità e mettere fine all'odissea di 80.000 lavoratori che continuano ad essere penalizzati in modo consistente nelle loro retribuzioni.

Per rappresentare e sostenere questi obiettivi, FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola convocano una

 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE

GIOVEDÌ 29 novembre 2007

ore 11.00 – 14.00

 



3 luglio 2007

Ata ex EE. LL.



La Corte Costituzionale “assolve” la finanziaria Berlusconi


80.000 lavoratori della scuola , trasferiti per legge dagli enti locali allo stato, scippati nei loro diritti!



Vai al sito FLC CGIL Nazionale






13 giugno 2007

PUBBLICATI DALL'USP DI LODI
I TRASFERIMENTI
DEL PERSONALE ATA



Vai all’elenco dei trasferimenti







17 maggio

Graduatorie permanenti Personale ATA

In data odierna sono state pubblicate le Graduatorie permanenti provvisorie per soli titoli Personale ATA



Le Graduatorie sono scaricabili dal sito del Provveditorato.





MODELLO DI RICORSO

elaborato dalla FLC CGIL di Lodi






Trasmissione : raccomandata ricevuta di ritorno

Fax 038225040
ALL’ U.S.P PAVIA
UFF. CONCORSI PERSONALE ATA
VIA VIA TARAMELI 2 CAP 27100
GRADUATORIE PERMANENTI (art. 554 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297)
RECLAMO/RICORSO ai sensi dell’art 12 del bando di concorso (entro 10 giorni dalla pubblicazione)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a il _____/______/______ a _____________________________________________________(_____)

dopo aver visionato il tabulato della graduatoria permanente provvisoria relativa ai seguenti profili professionali:

□AA □AT □CO □IF □CG □CS Posizione ______ punti _____ preferenza ______ riserva _____

Presenta ricorso avverso il provvedimento di:
inammissibilità nullità esclusione
Presenta reclamo per errori materiali e/o omissione di seguito elencati:
□ Mancato inserimento nella graduatoria permanente (allega ricevuta relativa alla presentazione della domanda e possibilmente copia della documentazione)
□ Errata attribuzione del punteggio per titolo di studio: Punti _________ invece di __________
□ Errata attribuzione del punteggio relativo al servizio effettuato: Punti _________ invece di __________
□ Mancata attribuzione di altri titoli previsti dal bando: _________________________________________ (allegare possibilmente certificazione già prodotta con la domanda di partecipazione alla graduatoria permanente)
□ Mancata o errata attribuzione della riserva (*)
□A □B □C □D □E □M □N □P □R

□ Mancata o errata attribuzione della preferenza: (*)

□A □□B □C □D □E □F □G □H □I □J □K □L □M □N □O □P □Q □R □S □T .

□ numero dei figli ________
□ Avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
□ Essere appartenente alle categorie previste dall'art. 21 della legge n. 104/92
□ Dati anagrafici errati ________________________________________________________________

Altri motivi _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________

DATA ______/______/______
FIRMA



Recapito:
via/piazza ________________________________________________________ n. _______

città _______________________________ tel. __________________________________________
* barrare la lettera di interesse


 



12 maggio

Vertenza Ata ex EE. LL

Udienza in Corte Costituzionale


Il giorno 8 maggio 2007 in sede di Corte Costituzionale si è svolta l’udienza per l’esame dei ricorsi dei lavoratori ATA/ITP ex Enti locali rimessi alla Corte in merito alla eccezione di illegittimità costituzionale del comma 218 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 sollevata dai nostri legali nei diversi gradi di giudizio.
La discussione di merito, protrattasi per circa un ora, come è consuetudine, non ha dato seguito nell’immediato a nessun esito da parte dei giudici.
Per la causa patrocinata dalla FLC Cgil è intervenuta la Prof. Torchia, nota costituzionalista, che ha sostenuto le motivazioni e i principi dai quali consegue la richiesta d’illegittimità costituzionale del comma 218.
Il parere della Corte si conoscerà soltanto a seguito del deposito della sentenza che avverrà probabilmente entro due mesi.
Nella giornata del 9 maggio la Corte, sulla base della discussione fatta in precedenza si è riunita di nuovo in Camera di Consiglio, a porte chiuse, per valutare i restanti ricorsi, ammessi in giudizio.
L’ufficio legale Nazionale provvederà ad informare le strutture appena sarà noto l’esito della causa.

Ufficio Legale Nazionale
Avv. Isetta Barsanti Mauceri





8 marzo

Calendario consulenze O.M 24 mesi ATA

A partire dal 14 marzo






5 marzo

La Direzione Regionale bandisce i “24 mesi” ATA

SCADENZA: 4 aprile

Le domande di partecipazione, documentate e compilate utilizzando gli appositi modelli, devono essere presentate all’Ufficio Scolastico Provinciale entro il 4.4.2007

Le consulenze nelle sedi CGIL di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara e Stradella
cominceranno lunedì 12 marzo secondo un calendario che sarà reso noto nei prossimi giorni.




23 febbraio

Il MPI bandisce i “24 mesi” ATA


Il Ministero della Pubblica Istruzione con la nota prot. AOODGPER3277 del 22 febbraio 2007, invita le Direzioni regionali a bandire nel più breve tempo possibile il concorso per i “24 mesi” ATA per il 2006/2007.

Nella nota sono riconfermate le indicazioni dello scorso anno e ulteriormente precisate le procedure per il diritto alla priorità nella scelta della sede in base alla L. 104.
Alla modulistica è stato aggiunto il modello H specificamente destinato alle dichiarazioni rispetto alla priorità di scelta della sede.

La consulenza nelle sedi di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara e Stradella inizierà solamente dopo che la Direzione Regionale Lombardia avrà emanato il bando e fissato la data di scadenza di presentazione delle domande di cui verrà data comunicazione alle scuole e da noi con i soliti canali di comunicazione.




19 ottobre

ATA EX ENTI LOCALI

Il Ministro Fioroni si è impegnato, su richiesta dei Sindacati della Scuola e dei Sindacati Confederali, ad esaminare il problema dell'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali per individuare soluzioni utili per la Finanziaria coinvolgendo il Ministero dell'Economia.



9 giugno

GRADUATORIE 24 MESI

In data odierna sono state pubblicate le Graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per soli titoli del personale ATA - anno scolastico 2006/07.




10 marzo

Assunzioni ATA: provvedimento assolutamente insufficiente

Il governo darà via libera per l’assunzione di 3.500 unità di personale ATA per il
prossimo anno scolastico: è un provvedimento del tutto inadeguato a risolvere i problemi di un precariato così diffuso da rappresentare un vera e propria emergenza sociale, oltre che un problema enorme di funzionalità dei servizi scolastici.
La categoria deve continuare nella propria mobilitazione.



8 febbraio

Concorsi per soli titoli personale ATA (24 mesi): emanati i bandi

L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha emanato i bandi relativi ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, profili professionali area A e B.
Le domande per l'inclusione in graduatoria, o per l'aggiornamento del punteggio, vanno inoltrate entro il 13 marzo 2006. I bandi di concorso ed i modelli di domanda sono reperibili nel sito FLC CGIL Lombardia.



26 febbraio

Anzianità Ata EE.LL: i diritti dei lavoratori vanno ripristinati

FLC Cgil, Cisl scuola e Uil Scuola chiedono l’abrogazione del comma 218 della Finanziaria


In sede di approvazione della Legge finanziaria 2006 il Governo ha fatto approvare tante misure inique per il Paese e per i lavoratori. In modo particolare 80.000 lavoratori della scuola sono stati vittime della disposizione vessatoria prevista dal comma 218 che cancella il loro diritto all’anzianità maturata alle dipendenze dell’EE.LL.
Le Segreterie Nazionali Confederali chiedono a tutte le forze politiche di porre rimedio a questa ingiustizia attraverso una nuova disposizione legislativa che cancelli la norma prevista dal comma 218 della finanziaria.



Come contrastare l'Art. 218 della Finanziaria

27 gennaio

Vertenza Ata ex Enti Locali

Come contrastare l'Art. 218 della Finanziaria



14 dicembre

ATA e ITP transitati dagli Enti Locali

Dalla Finanziaria un ennesimo attacco ai diritti dei lavoratori

Cancellato il riconoscimento dei servizi prestati


Le segreterie nazionali Flc Cgil, Cisl e Uil scuola hanno denunciato la grave iniziativa del Governo di presentare un emendamento alla Legge Finanziaria 2006 che cancella il diritto al riconoscimento dei servizi prestati, ai fini giuridici ed economici, sancito dall’art. 8, della L. 124/99 , ai lavoratori ATA e ITP ex EE.LL. transitati allo Stato.
Di seguito il comunicato unitario e l’emendamento finanziaria 2006 149 - quater
Roma, 14 dicembre 2005

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Comunicato stampa unitario

Le Segreterie nazionali della FLC Cgil, della Cisl Scuola e della Uil Scuola denunciano l’iniziativa del Governo che ha inserito nel testo della finanziaria 2006, su cui sarà posta la fiducia, l’emendamento 149 - quater con il quale si vuole cancellare il diritto acquisito dei lavoratori ATA ex enti locali trasferiti allo Stato, con la Legge 124/99, di ottenere il riconoscimento dell’anzianità del servizio prestato in dipendenza degli EE.LL..
Con tale emendamento il Governo definisce una interpretazione autentica del comma 2 dell’art. 8 della Legge 124 con effetti retroattivi che annulla tutti i procedimenti pendenti presentati davanti alla magistratura per ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio. Diritto già costantemente riconosciuto da molteplici sentenze della Corte di Cassazione che hanno dato ragione ai ricorsi presentati dai lavoratori e torto al Miur che si oppone da anni.
Tale norma, qualora venisse approvata, oltre al taglio delle retribuzioni dovute ai lavoratori, sancirebbe un trattamento retributivo disparitario tra gli stessi, stravolgendo i principi stabiliti dalla Legge 124 per il trasferimento allo Stato del personale ATA.
Si tratta di un provvedimento discriminatorio e di dubbia costituzionalità che il sindacato contesterà a tutti i livelli sia in sede sindacale che in sede giudiziaria.

Roma, 14 dicembre 2005

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Emendamento Finanziaria 2006

149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.




ATA EX ENTI LOCALI


3 agosto

ATA EX ENTI LOCALI


Il Giudice del Lavoro da ragione a 297 lavoratori

Pubblichiamo la sentenza del Giudice del lavoro di Venezia, del 15 Aprile 2005, che riconosce a 297 lavoratori ATA ex EE. LL. il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’effettiva anzianità maturata in dipendenza dell’Ente Locale di provenienza dal 31.12.1999. Il ricorso è stato promosso dalla Flc Cgil di Venezia.

________________________________________

Testo del dispositivo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
Dottoressa Margherita Bortolaso
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
omissis Ricorrenti
Contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSTA’ E DELLA RICERCA
In proprio
Resistente
In punto: pubblico impiego- riconoscimento anzianità di servizio
Decisa in via definitiva all’udienza del 15.4.2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso depositato il 4.3.2004 presso la sezione di lavoro del Tribunale di Venezia B.P. +
altri (in epigrafe indicati) agivano in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per ottenere l’accertamento e la declaratoria del diritto al
riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente
locale di provenienza con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze
stipendiali a causa del suddetto mancato riconoscimento a partire dal 1.1.2000, oltre interessi e/o
rivalutazione.
I ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti di ruolo di Ente Locale e di essere quindi transitati a
decorrere dall’1.1.2000 nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca per
effetto della mobilità d’ufficio del personale ATA disposta ex lege n.124 del 3.5.1999, esponevano
che l’Amministrazione statale in seguito a tale mobilità non aveva loro riconosciuto l’anzianità
maturata presso l’ente di origine, inquadrandoli, in violazione dell’art. 8 comma 2 di tale legge, in
una tabella stipendiale inferiore rispetto a quella spettante in base all’anzianità maturata alle
dipendenze degli enti locali di provenienza e non aveva quindi riconosciuto la relativa progressione
stipendiale; a sostegno della pretesa invocavano appunto l’art. 8 comma 2 della legge n. 124/99, che
nel disciplinare il “Trasferimento di personale ATA degli Enti locali alle dipendenze dello Stato”
garantisce ai dipendenti il riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutti i fini, compresa
l’anzianità maturata, oltre al conseguimento della nuova posizione stipendiale; quanto alla pretesa
avvenuta deroga di tale disposizione da parte dell’accordo sindacale 20.7.2000, che all’art. 3 prevede

che l’inquadramento avvenga in base al solo maturato economico e non anche all’anzianità di servizio,

invocato dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato, evidenziavano la natura
meramente consultiva dell’accordo stesso, che, come anche da parere Aran, non aveva invece
natura di accordo collettivo ex art. 2 D.L.vo n. 165/2001; sostenevano quindi l’illegittimità, per
contrasto con l’art. 8 comma 2 legge 124/99, del DM 5.4.2001 con il quale tale accordo era stato
recepito.
Tanto esposto in fatto e in diritto, e richiamate numerose pronunce di merito favorevoli, i ricorrenti
concludevano formulando le richieste in epigrafe descritte.
Si costituiva il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA chiedendo il
rigetto del ricorso; rilevava che la pretesa dei ricorrenti di essere, ai sensi dell’art. 8 L. 124/1999,
inquadrati nella qualifica funzionale e nel profilo professionale corrispondenti a quello che
occupavano precedentemente, e di vedersi quindi riconosciuta ai fini giuridici ed economici
l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, non trovata riscontro nelle norme così come
integrate dal D.M. 5/4/2001, che aveva recepito l’accordo tra ARAN e OO.SS. del 20/7/2000;
evidenziava che tale decreto prevede, infatti, all’art. 3, che l’inquadramento avvenga in base al solo
maturato economico e non anche all’anzianità di servizio.
A sostegno della legittimità della decisione adottata dall’Amministrazione in conformità a tale
disposizione l’ente convenuto evidenziava che a differenza di quanto accade negli altri enti locali per

i dipendenti dei quali l’anzianità di servizio non comporta alcuna progressione economica l’ordinamento

 della scuola prevede che all’anzianità di servizio corrisponda anche un aumento della
retribuzione: in questo senso, in relazione al maturare di determinati periodi di servizio,
l’inquadramento per anzianità di un dipendente proveniente dagli enti locali comporterebbe,
nell’ordinamento della scuola, l’attribuzione di corrispondenti scatti di retribuzioni di anzianità, con
conseguente aumento stipendiale; questo incremento del trattamento economico non poteva
considerarsi l’effetto inteso dalle disposizioni di cui alla L. 124/1999 allorché in esse si era previsto
il riconoscimento delle posizioni del personale medesimo in quanto con tali previsioni la legge
aveva provveduto ad assicurare unicamente il mantenimento delle posizioni giuridiche soggettive
spettanti al personale entro gli organici degli enti locali, affinché il passaggio ai ruoli dello Stato
non comportasse alcuna forma di penalizzazione; era, invece, estraneo all’intenzione del legislatore
determinare (in conseguenza delle differenze di regime in ordine al rilievo dell’anzianità di servizio
nell’ordinamento degli enti locali rispetto a quello della scuola) un obiettivo vantaggio per il
personale trasmigrato nei ruoli dello stato.
Così costituitosi il contraddittorio, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con
sentenza definitiva all’udienza del 15.4.2005 alla quale il difensore dei ricorrenti rinunciava agli atti
quanto ai ricorrenti ( ..omississ..) che avevano avanzato unicamente domanda di riconoscimento
del livello; insisteva per l’accoglimento del ricorso quanto agli altri ricorrenti rinunciando, per
quanti l’avevano proposta unitamente alla domanda di riconoscimento dell’anzianità, alla domanda
avente ad oggetto il livello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del processo relativamente ai ricorrenti per i quali era
stata proposta unicamente la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del livello, per i quali il
difensore avv. A. all’odierna udienza di discussione ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti
del giudizio: tale rinuncia è stata accettata dal rappresentante del Ministero dr. V. B. che nulla ha
chiesto quanto alle spese di lite.
I ricorrenti in questione sono: (omississ)
Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del livello, va, d’altro canto, omessa ogni
disamina anche relativamente agli altri ricorrenti, che (sempre nell’odierna udienza di discussione
per il tramite del comune difensore avv.A. i) vi hanno rinunciato, insistendo per l’accoglimento del
ricorso limitatamente al mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio.
La residua materia del contendere riguarda, appunto, il mancato riconoscimento al personale
transitato, ex lege n.124 del 3 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA del Ministero della
Pubblica Istruzione dell’anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza.
Il Ministero non ha riconosciuto né ai fini economici né ai fini giuridici l’anzianità maturata presso
l’Ente Locale di provenienza in quanto ha preso in considerazione non l’anzianità effettiva degli
istanti, bensì il trattamento economico percepito presso l’Ente locale di provenienza, assumendo
questo dato come punto di partenza per il successivo inquadramento e ricostruendo fittiziamente
un’anzianità corrispondente a tale trattamento nel comparto Scuola: considerato che il trattamento
economico erogato al personale ATA enti locali è considerevolmente inferiore a quello corrisposto
al personale ATA statale, l’adozione del criterio del trattamento in godimento al 31.12.1999 al
posto dell’anzianità effettivamente maturata nel comparto Enti Locali ha comportato l’inclusione in
una fascia inferiore a quella cui gli istanti stessi avrebbero avuto diritto in base all’anzianità di
servizio effettivamente maturata.
Gli interessati fondano il riconoscimento di tale anzianità sull’art.8 comma 2 della legge n. 124/99,
mentre il Ministero si difende sostenendo che tale pretesa non trova riscontro nelle norme come
integrate dal D.M. 5/4/2001, che ha recepito l’accordo tra ARAN e OO.SS. del 20/7/2000;
evidenzia che tale decreto prevede, infatti, all’art.3, che l’inquadramento avvenga in base al solo
maturato economico e non anche all’anzianità di servizio.
Il quadro precettivo di riferimento è costituito quindi all’art. 8 della legge n.124/1999- dal D.I. n. 184

del 23.7.1999- dall’accordo ARAN/OO.SS. del 20/7/2000 e dal successivo D.I. 5.4.2001.
In particolare l’art.8 comma 1 della legge n. 124/99 prevede che “il personale ATA degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei Comuni e delle Province”.
Quanto al passaggio, il comma 2 prevede che “il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei
predetti profili. A detto personale VENGONO RICONOSCIUTI AI FINI GIURIDICI ED
ECONOMICI L’ANZIANITA’ MATURATA PRESSO L’ENTE LOCALE DI PROVENIENZA
nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa
disponibilità del posto”.
Il comma 4 prevede che “il trasferimento del personale di cui ai comme 2 e 3 avviene
gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto della Pubblica Istruzione emanato
di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della programmazione economica e per la
funzione pubblica sentite le associazioni dei Comuni, Province ed Enti montani”.
In attuazione del rinvio contenuto in tale disposizione per la disciplina di modalità e tempi del
trasferimento sono stati emanati il D.I. n. 18 del 23.7.1999, l’accordo ARAN/OO.SS. del 20.7.2000
ed il successivo D.I. 5.4.2000.
Il Decreto Interministeriale n. 184/1999 ha imposto agli Enti Locali di provvedere, fino al termine
dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione del personale ATA che passa allo Stato per effetto
dell’art.8 della legge n. 124/99, mediante applicazione del CCNL del comparto Regioni e
Autonomie Locali, demandando a successivi decreti dei Provveditorati agli Studi e del Ministero
della Pubblica Istruzione il compito di determinare la retribuzione stipendiale in godimento al
personale trasferito e la definizione dei criteri di inquadramento nell’ambito del Comparto Scuola.
Il Comma 2 dell’art. 3 di tale decreto prevede in particolare che “con successivo decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione di concerto verranno definiti i criteri di inquadramento,
nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale
in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai
trattamenti accessori ed al RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI
DELL’ANZIANITA’ MATURATA presso gli enti, previa contrattazione collettiva fra l’Aran e le
Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali ai sensi dell’art. 34
d.g.s. n. 29/93 e dell’art. 47 l.n.428/90. Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti
disposti dai Provveditori agli Studi”.
L’accordo OO.SS./ARAN del 20.7.2000- recepito dal D.M. 5.4.2001- stabilisce che al personale di
cui all’accordo, pur “nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro”, cessa di
applicarsi a decorrere dall’1.1.2000 il CCNL 1.4.99 di Regioni Autonomie Locali e dalla stessa data
si applica il CCNL della Scuola; l’art. 3 comma 1, riferendosi al personale transitato dal comparto
Regioni e Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL della Scuola; l’art. 3 comma 1,
riferendosi al personale transitato dal comparto Regioni e Autonomie Locali al comparto scuola ex
lege 124/99, prevede che “…..ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra
quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento in
godimento al 31 dicembre 1999…..”, senza alcun riferimento all’anzianità di servizio maturata
presso l’Ente locale di provenienza.
Posto tale quadro precettivo di riferimento, il problema di causa riguarda portata e validità di tale
ultima disposizione (art. 3 comma 1 dell’accordo 20.7.2000- D.M. 5.4.2001) rispetto all’art.8
comma 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, che espressamente impone il riconoscimento
dell’anzianità di servizio.
Chiedendo sulla questione interpretazione autentica in merito a tale disposizione nell’analoga
causa 459/2003 RG di questo Ufficio promossa da P. N. l’Agenzia con nota datata 12.9.2003,
pervenuta all’Ufficio il 16.9.2003, ha precisato che:
1) la questione posta attiene, come previsto, ad un Accordo che trova fondamento non nella
contrattazione collettiva prevista dal d.lgs n. 29/93 o dal successivo d.lgs. n. 165/2001, ma
nell’art.3 del decreto interministeriale n. 184 del 23.7.99 (all. 1). L’accordo in parola,
pertanto, non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati decreti legislativi, ma è
finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel
comparto scuola. Ciò è dimostrato dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso
necessario un ulteriore decreto interministeriale in data 5 aprile 2001 (all. 2).
2) diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non
in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella legge n. 124/99. Questa ultima,
peraltro, non fa riferimento a fondi contrattuali per il proprio inquadramento si che può
escludersi un qualsiasi potere delle parti firmataria dell’Accordo sia nell’utilizzazione di
risorse finanziarie sia nell’interpretazione o nella mancata applicazione di norme che non
hanno, appunto natura e fondamento contrattuale.
Ciò precisato, la doglianza sulla quale è incentrato il ricorso, avente ad oggetto la collocazione
in una fascia stipendiale non corrispondente all’anzianità maturata, è fondata in quanto
l’accordo recepito nel D.M. 5 aprile 2001 disponendo l’inquadramento in base al solo maturato
economico e non anche all’anzianità di servizio si pone in evidente contrasto con quanto
stabilito dal combinato disposto dell’art. 8 commi 2 e 3 della legge n. 124/99 laddove è prescritto
che l’anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza sia riconosciuta sia ai fini giuridici
che ai fini economici.
E proprio tale oggettivo contrasto determina l’invalidità e conseguente inefficacia della
disposizione contenuta nell’art. 3 comma 1 dell’accordo 20 luglio 2000 dovendosi escludere,
nell’ambito della c.d. gerarchia delle fonti, che tale accordo (al pari del successivo D.M. che lo
ha recepito) possa legittimamente stabilire una disciplina diversa e peggiorativa, per la
situazione economico-giuridica degli interessati, rispetto a quella prevista da una fonte di rango
primario quale la legge n. 124.
Il DM 5 aprile 2001 non poteva in realtà disporre diversamente da quanto stabilito da tale legge:
avrebbe dovuto limitarsi a definire tempi e modalità del trattamento senza incidere,
modificandola, sulla disciplina dell’anzianità già stabilita dalla legge stessa.
Né elementi in contrario possono desumersi da quanto previsto dal quarto comma dell’art.18 in
quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il come deve avvenire il trasferimento del
personale (che deve svolgersi gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con il decreto
del ministro della Pubblica Istruzione ivi previsto, tenendo conto delle eventuali disponibilità di
personale statale conseguente alla razionalizzazione della rete scolastica nonché della revisione
delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell’art. 31, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni) e non prevede
certamente la possibilità per il decreto ministeriale di derogare a quanto previsto dai commi2 e
3.
Né una disposizione in tale senso si può desumere dal Decreto Interministeriale n. 184/99 il
quale all’art. 3 si limita a rinviare ad ulteriore successivo decreto destinato alla definizione dei
“criteri di inquadramento, nell’ambito dei comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli
istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento
alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici,
nonché dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli
Enti”.
Al contrario del testo della predetta disposizione risulta ribadito che i precitati criteri di
inquadramento dovevano essere finalizzati anche, come previsto dalla legge n. 124 del 1999, al
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso gli Enti di
provenienza.
E di conseguenza va rilevata l’invalidità e la conseguente inefficacia, per contrasto con quanto
stabilito dal combinato disposto dell’art. 8 commi 3 e 3 della legge n. 124/1999, nella
disposizione contenuta nell’art. 3 comma 1 dell’accordo ARAN- Rappresentanti delle
Organizzazioni e Confederazioni Sindacali in data 20.7.2000 recepito dal DM 5.4.2001.
In ogni caso, secondo quanto precisato anche nella succitata nota Aran 12.9.2003 l’accordo
20.7.2000 non trova fondamento nella contrattazione collettiva prevista dal d.lgs n. 29/93 o dal
successivo d.lgs n. 165/2001 e come tale è comunque inidoneo a derogare alla disciplina
legislativa: l’accordo stesso non è stato infatti stipulato secondo i criteri e le modalità previste
nel titolo III dello stesso decreto n. 165 tanto che per il suo recepimento è stato necessario un
ulteriore decreto ministeriale, appunto quello 5.4.2001.
Ad eguale conclusione, ossia la prevalenza e alla diretta precettività dell’art. 8, si perviene anche
aderendo alla diversa (sul piano concettuale) impostazione secondo la quale non vi è stato alcun
rinvio recettizio ed il DI 5.4.2001 ha omesso di provvedere sul riconoscimento dell’anzianità
limitandosi a disciplinare un primo inquadramento del personale ATA in mobilità nel comparto
scuola.
Sia che lo si consideri inefficace in quanto con l’art. 8 della legge 124/99 sia che lo si consideri
introduttivo di una normativa parziale, non comprensiva della regolamentazione dell’anzianità
di servizio, l’art. 3 comma 1 dell’accordo 20.7.2000 recepito dal DM 5.4.2001 risulta in ogni
caso inidoneo a modificare la disciplina dell’anzianità di servizio prestata dal medesimo articolo
8 della legge 124.
Alle numerose sentenze dei Giudici di merito già pronunciatesi sulla questione in senso
favorevole ai lavoratori si è ora aggiunto, nella stessa direzione, il pronunciamento della Corte
di Cassazione.
Con le recentissime sentenze nn.3225, 3356 e 3361, tutte del 25.1.2005 la S.C. evidenziata la
riconducibilità del comma 2 dell’art. 8 legge 124/99 alla disciplina generale ex art. 34 D.Lgs
29/1993 come sostituito dall’art. 19 D.lgs 60/98 (ora art. 31 D.Lgs 165/2001) ed esclusa
l’efficacia normativa dell’accordo sindacale 20.7.2000 e dei decreti 23.7.1999 e 5.4.22001, ha
puntualizzato che in base a tale comma 2 art. 8 il riconoscimento dell’anzianità pregressa non
può essere operato mediante il sistema del c.d. “maturato economico”; vanno invece applicate
modalità di inquadramento rispettose dell’art. 2112 c.c. con attribuzione quindi di qualifica
corrispondente a quella posseduta con l’anzianità già maturata.
Per tali ragioni in conclusione, i provvedimenti di inquadramento contestati con il presente
ricorso risultano illegittimi in quanto l’inquadramento in ruolo del personale ATA trasferito alle
dipendenze dello Stato in base alla L. 124/99 deve garantire ai dipendenti il riconoscimento
dell’anzianità di servizio a tutti i fini, compresa l’anzianità maturata.
Ed invece, come da precisazioni fornite dai ricorrenti in memoria autorizzata depositata in data
5 aprile 2005 e dalla documentazione allegata, risulta che alla data (31.12.1999) di trasferimento
nei ruoli ATA statali ciascun ricorrente presentava una decurtazione dell’anzianità di carriera
come di seguito specificata:
OMISSIS.
1. dichiara l’estinzione del processo per rinuncia agli atti quanto a C.M ed altri (omissis)
2. accerta il diritto degli altri ricorrenti al riconoscimento ad ogni effetto giuridico ed
economico dell’effettiva anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza dalla data di
assunzione al 31.12.1999
3. ordina all’Amministrazione di procedere alla ricostruzione delle relative carriere tenendo
conto di tale anzianità;
4. condanna la medesima Amministrazione al riconoscimento a favore dei ricorrenti stessi del
trattamento spettante in base a tale ricostruzione e al pagamento delle differenze stipendiali
derivanti dalla conseguente progressione economica a far data dall’1.1.2000 oltre agli
accessori dalle singole scadenze al saldo;
5. condanna il medesimo convenuto alla refusione delle spese di lite, che liquida, al netto di
accessori di legge, in € 16.500,00 di cui € 1850,00 per spese e rimborso forfetario, ed il
residuo per diritti ed onorario.
Così deciso in Venezia il 15. 4. 2005
Il Giudice Dott.Margherita Bortolaso




7 luglio

ATA EX ENTI LOCALI

Un’importante sentenza della corte d’appello di Bari

All’udienza del 7.6.2005, la Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, ha rigettato i primi ricorsi in appello proposti dall’Avvocatura dello Stato di Bari, e confermato le sentenze con cui i giudici di primo grado avevano accolto i ricorsi proposti dal personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato.
Il contenzioso, patrocinato dalla FLC CGIL, mira al riconoscimento ai fini economici dell’anzianità maturata da detto personale, transitato ai sensi dell’art.8 della L.n.124/99 dagli Enti Locali allo Stato.
A seguito della pronuncia della Corte d’Appello di Bari, che peraltro conferma l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione su analoghi ricorsi azionati in altre Regioni, l’Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere al reinquadramento del personale interessato in base all’effettiva anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza, con conseguente riconoscimento del corrispondente trattamento economico e con la corresponsione degli arretrati maturati tale titolo a far tempo dall’1.1.2000, data del passaggio allo Stato. Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo della sentenza.



27 giugno

Trasferimenti e passaggi del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2005/06

Oggi sono stati pubblicati all’albo del CSA di Lodi gli elenchi dei Trasferimenti e passaggi del personale ATA.

I movimenti sono consultabili sul sito del PROVVEDITORATO LODI.



22 giugno

Graduatorie permanenti definitive
relative ai concorsi per soli titoli del personale ATA di:


AREA A - A/2 - Profilo di Collaboratore Scolastico ( Bando del Direttore Regionale prot.n.5262 del 16.2.2005);
A/S - Profilo di Collaboratore Scolastico addetto all’Azienda Agraria (Bando del Direttore Regionale prot.n.5263 del 16.2.2005);
AREA B - B/1 - Profilo di Assistente Amministrativo (Bando del Direttore Regionale prot.n.5257 del 16.2.2005);
- B/2 - Profilo di Assistente Tecnico (Bando del Direttore Regionale
prot.n.5258 del 16.2.2005).

In data odierna sono pubblicate all’Albo del CSA di Lodi le graduatorie permanenti definitive relative ai concorsi per soli titoli del personale ATA.

Le graduatorie sono consultabili sul sito del PROVVEDITORATO LODI.



17 giugno

Supplenze ATA: firmato il D.M. di III fascia

Il termine per la presentazione delle domande alle Istituzioni Scolastiche è fissato al 18.7.2005

Vedi sotto notizia del giorno 8 giugno



17 giugno

ATA EX ENTI LOCALI

A Firenze vinti 5 ricorsi pilota

Il Tribunale di Firenze, all’udienza del 15.06.2005, con il dispositivo che pubblichiamo in calce, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99 di tutta l’anzianità maturata alle dipendenze del Comune di Campi Bisenzio fino al 31.12.1999.
Pubblicaremo la sentenza non appena sarà depositata la motivazione.

________________________________________

Testo del dispositivo


REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
In composizione monocratica
In funzione di giudice del lavoro

Nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, all’udienza del 15.6.2005 nelle cause riunite iscritte ai nn. 142, 143, 146, 147, 148, R.G. 2003
promosse da G.C., R.F., P.C., F.P., B.B., con gli avvocati I.Barsanti e C.Mauceri
contro Direzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale Campi- San Donnino di Campi Bisenzio; Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
con l’Avvocatura dello Stato
ha pronunciato SENTENZA con il seguente dispositivo:

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
dichiara che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze del Comune di Campi Bisenzio fino al 31.12.1999;
condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle conseguenti differenze retributive con decorrenza 1.1.2000, oltre interessi legali delle singole scadenze al saldo;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Firenze 15 giugno 2005




16 giugno

ATA EX ENTI LOCALI

Ancora una vittoria a Catanzaro

Il Tribunale di Catanzaro ha accolto trentuno ricorsi proposti da iscritti della FLC Cgil di Catanzaro che, in quanto ATA transitati dagli EE.LL. allo Stato, avevano chiesto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità maturata presso l’Ente Locale di provenienza ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99.
Il giudice ha accolto le ragioni dei ricorrenti e ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive dal 1 gennaio 2000, tra lo stipendio corrisposto e quello dovuto per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata al momento del passaggio dall'Ente Locale allo Stato.
Pubblicheremo la sentenza per esteso appena sarà depositata.



8 giugno

Supplenze ATA: firmato il D.M. di III fascia

In data 9 giugno il Ministro ha firmato il D.M. n. 55 con il quale è stata indetta la procedura per l’istituzione delle graduatorie d’istituto di III fascia relativa al personale ATA. Sono interessati alla procedura, tutti coloro che oltre i requisiti di carattere generale stabiliti dalla legge per accedere al pubblico impiego, sono anche in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella B allegata al Ccnl 2003 per i profili di assistente amministrativo/tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico addetto alla azienda agraria.
Per la presentazione delle domande gli interessati dovranno attendere l’avvenuta pubblicazione in G.U. del D.M. 55/2006. Dalla data di pubblicazione, di cui daremo notizia nei prossimi giorni, decorreranno i termini (30 giorni) per poter chiedere l’inserimento nelle graduatorie d’istituto. L’ufficio concorsi del Miur prevede che la pubblicazione del suddetto D.M. non potrà avvenire prima di martedì 21.6.
I contenuti del D.M. 55/2006 confermano le anticipazioni pubblicate nelle news del 5 aprile 2005 del sito della CGIL SCUOLA.
L’indizione della procedura relativa alla istituzione delle graduatorie di istituto di III fascia dovrebbe concludere la fase “ordinaria” legata alla gestione del regolamento delle supplenze ATA (D.M. 430/2001) di cui ne abbiamo ripetutamente denunciato le lacunosità e l’insufficienza sul piano generale delle procedure per le assunzioni.
A questo proposito, l’incontro di martedì 14.6, convocato dal Miur su pressante sollecitazione della CGIL, sarà l’occasione per verificare l’effettiva disponibilità del Miur a voler precedere in tempi brevi alla stesura di un nuovo sistema di assunzioni fatto di regole chiare e trasparenti che rafforzi i diritti dei supplenti e dia una risposta positiva alla accresciuta richiesta di professionalità del personale della scuola.
Nei prossimi giorni pubblicheremo una scheda di lettura del D.M. 55/2006.



1° giugno

Graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per soli titoli personale ATA

area A - profilo di collaboratore scolastico
area A - profilo di collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria
area B - profili di assistente amministrativo e assistente tecnico.


In data 1.6.2005 saranno depositate per dieci giorni, presso il CSA di Lodi le graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi indicati in oggetto.
Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro il medesimo termine di dieci giorni, presentare reclamo.

Le graduatorie sono consultabili sul sito del PROVVEDITORATO LODI.




26 e 27 MAGGIO

Assemblea nazionale dei lavoratori ATA


Il 26 e 27 maggio si è tenuta a Roma, presso l’Auditorium G.Kirner, l’Assemblea nazionale dei lavoratori ATA.
L’iniziativa, in relazione agli sviluppi negativi delle scelte del governo sul rinnovo dei contratti pubblici, oltre ad affrontare i temi di settore indicati dal CDN, assume anche il carattere di manifestazione nazionale a sostegno dell’apertura del tavolo contrattuale.


"Carichi di lavoro, contrattazione di scuola, organico ".



23 MAGGIO

Giornata di formazione rivolta agli Assistenti Amministrativi



3 MAGGIO

ATA EX ENTI LOCALI

Vertenza Ata: la Cassazione ci dà nuovamente ragione!

La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito con ulteriori sentenze il diritto del personale Ata ex EE.LL al riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’ente di provenienza; dette sentenze si riferiscono ad un’udienza (15.03.2005), svoltasi successivamente alla pubblicazione delle precedenti sentenze, in cui l’Avvocatura Generale dello Stato aveva riproposto le proprie tesi con riferimento anche a presunte direttive europee.
La Corte di Cassazione ha, però, respinto tutte le richieste dell’Avvocatura Generale ivi compresa quella di rimettere la questione alle Sezioni Unite ritenendo del tutto infondate le richieste dell’Avvocatura ed accogliendo ancora una volta in pieno le argomentazioni del Sindacato a sostegno del personale Ata transitato dagli EE. LL allo Stato.
A questo punto la questione deve considerarsi ormai definita e sarebbe auspicabile che il Ministro, senza accampare ulteriori pretestuose argomentazioni, desse immediata estensione erga omnes ai principi, ormai consolidati, affermati dalla sentenza n. 7747 del 2005 della Corte di Cassazione.

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4 APRILE

Gli ATA e il rinnovo contrattuale 2004 – 2005

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25 FEBBRAIO

ATA EX ENTI LOCALI

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi del Ministero con i quali si appellavano tutte le sentenze favorevoli all’integrale riconoscimento in busta paga dell’anzianità dei lavoratori ATA, transitati dagli Enti Locali, maturata nell’Ente di provenienza.
La CGIL Scuola di Pavia, di concerto con l’Ufficio Vertenze della Camera del Lavoro di Pavia, si è, da tempo, attivata per ottenere il riconoscimento a favore dei propri iscritti; ora, alla luce della sentenza della Cassazione, è disponibile ad aprire ulteriori vertenze a favore di chiunque sia interessato.
Chi desiderasse informazioni in merito chiami il numero 335-7713927

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22 FEBBRAIO

Modifica bando 24 mesi ATA


Al bando sono state apportate le seguenti modifiche:


ART. 2 Punto 8
sostituire il testo con il seguente:

2.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

ALLEGATO 1 alle tabelle - Punto D
sostituire il testo con il seguente:

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.





9 FEBBRAIO 2005

Registrata l'Ordinanza dei 24 Mesi

La Corte di Conti ha registrato l'O.M. relativa al concorso per soli titoli del personale ata. Nel giro di pochi giorni il Miur comunicherà gli estremi dell'avvenuta registrazione ai Direttori Regionali che entro 20 giorni dalla comunicazione bandiranno i relativi concorsi. Pertanto, i tempi di presentazione della domanda da parte degli interessati decorreranno dalla pubblicazione dei bandi regionali.




PARTE LA FORMAZIONE ATA IN LOMBARDIA

AL VIA 600 CORSI PER LA FORMAZIONE DI 15.000 ATA ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

A seguito dell’Intesa Nazionale dell’estate scorsa le OO.SS. unitariamente hanno imposto alla Direzione Regionale la programmazione e l’attuazione dei corsi necessari alla formazione entro l’a.s. 05/06 di tutti gli oltre 32000 ATA della Lombardia.
TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI, TECNICI E AMMINISTRATIVI DI RUOLO E PRECARI POSSONO ISCRIVERSI, NESSUNO DEVE ESSERE ESCLUSO.

Queste le date e le procedure da rispettare:
· Le domande d’iscrizione dovranno pervenire ai Dirigenti Scolastici entro il 30 marzo.
· I corsi, su progetto INDIRE suddivisi per profilo, prevedono 12 ore di formazione on-line e due giornate di 6 ore di formazione in aula con l’assistenza di un e-tutor . Tutta la formazione è in orario di servizio.
· Per chi non possiede le abilità minime all’uso del computer sono previsti moduli sino ad un massimo di 6 ore per permettergli di seguire la formazione on-line.
· Saranno oggetto di contrattazione con le OO.SS. la dislocazione sul territorio dei 600 corsi, le modalità per la loro attuazione e la scelta dei 220 e-tutor.
· Al termine dei corsi verrà rilasciata una documentazione valida come credito formativo riconosciuto a livello nazionale per la propria valorizzazione professionale.
· Le scuole non solo dovranno mettere a disposizione la strumentazione informatica, ma di fronte ad una alto numero d’iscrizioni non potranno escludere nessuno. Saranno individuate con le OO.SS soluzioni che salvaguardino la funzionalità del servizio.