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29
gennaio 2008
Anzianità personale ex
Enti Locali
la Cassazione rigetta le
istanze dei lavoratori
La Corte di Cassazione – con Sentenza
16 gennaio 2008, n. 677 ha rigettato le istanze dei lavoratori
transitali dagli EE.LL. allo Stato negando il loro diritto al
riconoscimento, ai fini economici, dell’anzianità pregressa.
18 gennaio 2008
Concorso 24
mesi ATA 2007/2008
Il
concorso 24 mesi ATA per il 2007/08 è stato emanato dal MPI con la
nota prot. 22543 del 27 novembre 2007.
Ricordiamo che i bandi veri e propri dovranno essere emanati dalle
Direzioni Regionali alle quali, il Ministero della Pubblica
Istruzione ha dato indicazione di utilizzare la stessa tempistica
dello scorso anno, in modo da garantire la valutazione di ulteriori
12 mesi di servizio.
Abbiamo attivato lo
Speciale 24 mesi ATA 2007/2008 nel quale è disponibile la
normativa, la modulistica, le schede di lettura a cura della FLC
Cgil e il programma per il calcolo del punteggio.
17 dicembre
2007
Anzianità personale ex Enti
Locali
Accolto dal Governo un ordine del
giorno durante la discussione di sabato scorso alla Camera per
l'approvazione della prossima finanziaria.
Questo
ordine del giorno
impegna il Governo a reperire le risorse necessarie per
riconoscere l'anzianità pregressa al personale transitato dagli Enti
Locali allo Stato.
Registriamo come positivo questo
ulteriore passo avanti del Governo sullo stanziamento di fondi
necessari al momento della definizione dell'atto di indirizzo del
CCNL scuola per il prossimo biennio economico.
15 dicembre 2007
Ata ed ITP ex Enti locali: si
apre uno spiraglio
Il
comma 146 del terzo maxi-emendamento affronta, anche se ancora in
modo parziale, la questione dell’inquadramento del personale ATA e
ITP transitato dagli enti locali. Avremmo voluto una soluzione
definitiva come previsto dall’emendamento del relatore che gli
uffici della Camera hanno dichiarato inammissibile.
È comunque importante che venga ripristinato il diritto
all’inquadramento di questo personale, negato dal precedente Governo
con il comma 218 della finanziaria 2006, successivamente confermato
dalla Corte Costituzionale.
Ora sarà il contratto del secondo biennio economico (2008-2009) ad
affrontare la questione: è chiaro che il Governo, nell’atto di
indirizzo, dovrà inserire le risorse necessarie considerato che,
l’opposizione del Ministero del Tesoro, ha impedito che fossero già
previste in finanziaria.
Nelle iniziative che metteremo in campo per ottenere le risorse
necessarie per il prossimo rinnovo contrattuale, quelle per questa
ferita aperta diventeranno prioritarie.
Se si è
arrivati a questa soluzione è stato grazie alla forte mobilitazione
unitaria e all’impegno sviluppato nei confronti del Parlamento,
rispetto ad una situazione che sembrava ormai chiusa dopo la
sentenza della Corte Costituzionale.
3
dicembre 2007
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
Le
novità nel reclutamento del personale della scuola
Il nuovo Regolamento delle supplenze docenti
Martedì
18 dicembre 2007
h. 9.00 –
14.00
Aula
magna ITIS “A.Volta “
Via
Giovanni
XXIII, 9 - LODI
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
Locandina
Scheda di
iscrizione
1° dicembre 2007
Emanazione bando ATA 24 mesi 2007-2008
Il Ministero
della Pubblica Istruzione con la
nota prot. 22543 del 27 novembre 2007, invita le Direzioni regionali a
bandire il concorso per “24 mesi” ATA per il 2007/2008.
Il MPI indica alle
Direzioni Regionali di utilizzare la stessa tempistica dello scorso anno, per
l’emanazione dei bandi, in modo da garantire la valutazione di ulteriori 12 mesi
di servizio.
Sono
riconfermate le indicazioni della
nota 3277 del 22 febbraio 2007 , relativa ai concorsi dello scorso anno, che
precisava le procedure per il diritto alla priorità nella scelta della sede in
base alla Legge 104/92.
Alla nota è
allegata la relativa modulistica (modello
B1,
modello B2,
modello F e
modello G) e, come già lo scorso anno, è stato aggiunto il modello H (che al
momento il MPI non ha ancora prodotto) specificamente destinato alle
dichiarazioni rispetto alla priorità di scelta della sede.
L’emissione
del bando non esaurisce le gravi questioni legate al reclutamento del personale
ATA (riapertura delle II fasce, III fascia per i collaboratori scolastici,
regolamento delle supplenze ecc.) anche in base alle novità introdotte dal
Contratto Nazionale
firmato nella giornata di ieri. Sull’argomento abbiamo chiesto un incontro
urgente al Ministero.
Nei prossimi giorni
attiveremo uno speciale sui 24 mesi ATA con una specifica scheda di lettura e un
programma per il calcolo del punteggio.
22
novembre 2007
ATA EX ENTI LOCALI
MANIFESTAZIONE NAZIONALE DAVANTI AL PARLAMENTO
L'approvazione della Legge Finanziaria 2008 da parte del Senato
lascia senza risposta le aspettative di 80.000 lavoratori
provenienti dagli Enti Locali e trasferiti, in forza della Legge
124/99, allo Stato.
Da oltre sette anni questi lavoratori si battono in tutte le sedi
per ottenere il riconoscimento della loro anzianità di servizio e
per contrastare l’ingiustificata disparità retributiva rispetto agli
altri colleghi, già dipendenti dello Stato, nelle medesime
situazioni giuridiche e lavorative, differenziazione pari a diverse
migliaia di euro l’anno.
L’esito positivo di questa vicenda dovrebbe essere logicamente
scontato, alla luce dei principi e delle norme di legge del nostro
Stato, ma questo non è, inspiegabilmente, accaduto fino ad ora per i
lavoratori transitati dagli Enti Locali.
L'amministrazione, infatti, dopo il loro passaggio allo Stato ha
messo in discussione la legge stessa (Legge 124/99), cioè la
garanzia del riconoscimento di tutto il servizio prestato.
In aggiunta, il precedente governo ha definitivamente sbarrato la
strada del diritto con l’approvazione, successiva a diverse sentenze
della Corte di Cassazione favorevoli ai lavoratori, del comma 218
nella finanziaria 2006 che cancellava di fatto tutti i
pronunciamenti favorevoli.
In questo modo si è configurato un uso strumentale della funzione
legislativa a danno di 80.000 lavoratori della scuola.
Neanche il cambio di maggioranza ha giovato alla causa di questi
lavoratori.
Infatti a nulla sono servite le richieste unitarie di FLC Cgil, Cisl
scuola e Uil scuola di abrogare il comma 218 con le finanziaria 2007
e 2008 attualmente in discussione.
Eppure solo due anni fa molti componenti dell'attuale maggioranza si
erano impegnati diversamente. Pochi mesi fa lo stesso Ministro
Fioroni aveva assicurato il suo impegno.
Noi chiediamo un intervento, ancora possibile, sulla Finanziaria,
nella discussione alla Camera dei Deputati.
Solo per questa via è possibile ridare giustizia
e
dignità e mettere fine all'odissea di 80.000 lavoratori che
continuano ad essere penalizzati in modo consistente nelle loro
retribuzioni.
Per rappresentare e sostenere questi obiettivi, FLC Cgil, CISL
Scuola, UIL Scuola convocano una
MANIFESTAZIONE NAZIONALE
GIOVEDÌ 29 novembre 2007
ore 11.00 – 14.00
3 luglio 2007
Ata ex EE. LL.
La Corte Costituzionale “assolve” la finanziaria Berlusconi
80.000 lavoratori della scuola , trasferiti per legge dagli enti
locali allo stato, scippati nei loro diritti!
Vai al sito FLC CGIL Nazionale
13 giugno 2007
PUBBLICATI DALL'USP DI LODI
I TRASFERIMENTI
DEL PERSONALE ATA
Vai all’elenco dei trasferimenti
17 maggio
Graduatorie permanenti Personale
ATA
In data odierna sono state pubblicate le Graduatorie permanenti
provvisorie per soli titoli Personale ATA
Le Graduatorie sono scaricabili dal sito del
Provveditorato.
MODELLO DI RICORSO
elaborato dalla FLC CGIL di Lodi
Trasmissione : raccomandata ricevuta di ritorno
Fax 038225040
ALL’ U.S.P PAVIA
UFF. CONCORSI PERSONALE ATA
VIA VIA TARAMELI 2 CAP 27100
GRADUATORIE PERMANENTI (art. 554 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297)
RECLAMO/RICORSO ai sensi dell’art 12 del bando di concorso (entro 10
giorni dalla pubblicazione)
Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________
nato/a il _____/______/______ a
_____________________________________________________(_____)
dopo aver visionato il tabulato della graduatoria permanente
provvisoria relativa ai seguenti profili professionali:
□AA □AT □CO □IF □CG □CS Posizione ______ punti _____ preferenza
______ riserva _____
Presenta ricorso avverso il provvedimento di:
inammissibilità
nullità
esclusione
Presenta reclamo per errori materiali e/o omissione di seguito
elencati:
□ Mancato inserimento nella graduatoria permanente (allega ricevuta
relativa alla presentazione della domanda e possibilmente copia
della documentazione)
□ Errata attribuzione del punteggio per titolo di studio: Punti
_________ invece di __________
□ Errata attribuzione del punteggio relativo al servizio effettuato:
Punti _________ invece di __________
□ Mancata attribuzione di altri titoli previsti dal bando:
_________________________________________ (allegare possibilmente
certificazione già prodotta con la domanda di partecipazione alla
graduatoria permanente)
□ Mancata o errata attribuzione della riserva (*)
□A □B □C □D □E □M □N □P □R
□ Mancata o errata attribuzione della preferenza: (*)
□A □□B □C □D □E □F □G □H □I □J □K □L □M □N □O □P □Q □R □S □T .
□ numero dei figli ________
□ Avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
□ Essere appartenente alle categorie previste dall'art. 21 della
legge n. 104/92
□ Dati anagrafici errati
________________________________________________________________
Altri motivi
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
DATA ______/______/______
FIRMA
Recapito:
via/piazza ________________________________________________________
n. _______
città _______________________________ tel.
__________________________________________
* barrare la lettera di interesse
12 maggio
Vertenza Ata ex EE. LL
Udienza in Corte Costituzionale
Il giorno 8 maggio 2007 in sede di Corte Costituzionale si è svolta
l’udienza per l’esame dei ricorsi dei lavoratori ATA/ITP ex Enti
locali rimessi alla Corte in merito alla eccezione di illegittimità
costituzionale del comma 218 dell’art. 1 della legge finanziaria
2006 sollevata dai nostri legali nei diversi gradi di giudizio.
La discussione di merito, protrattasi per circa un ora, come è
consuetudine, non ha dato seguito nell’immediato a nessun esito da
parte dei giudici.
Per la causa patrocinata dalla FLC Cgil è intervenuta la Prof.
Torchia, nota costituzionalista, che ha sostenuto le motivazioni e i
principi dai quali consegue la richiesta d’illegittimità
costituzionale del comma 218.
Il parere della Corte si conoscerà soltanto a seguito del deposito
della sentenza che avverrà probabilmente entro due mesi.
Nella giornata del 9 maggio la Corte, sulla base della discussione
fatta in precedenza si è riunita di nuovo in Camera di Consiglio, a
porte chiuse, per valutare i restanti ricorsi, ammessi in giudizio.
L’ufficio legale Nazionale provvederà ad informare le strutture
appena sarà noto l’esito della causa.
Ufficio Legale Nazionale
Avv. Isetta Barsanti Mauceri
8 marzo
Calendario consulenze O.M 24 mesi ATA
A partire dal 14 marzo
5 marzo
La Direzione Regionale bandisce i “24 mesi” ATA
SCADENZA: 4 aprile
Le domande di partecipazione, documentate e compilate utilizzando
gli appositi modelli, devono essere presentate all’Ufficio
Scolastico Provinciale entro il 4.4.2007
Le consulenze nelle sedi CGIL di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara e
Stradella
cominceranno lunedì 12 marzo secondo un calendario che sarà reso
noto nei prossimi giorni.
23 febbraio
Il MPI bandisce i “24 mesi”
ATA
Il Ministero della Pubblica Istruzione con la nota prot.
AOODGPER3277 del 22 febbraio 2007, invita le Direzioni regionali a
bandire nel più breve tempo possibile il concorso per i “24 mesi”
ATA per il 2006/2007.
Nella nota sono riconfermate le indicazioni dello scorso anno e
ulteriormente precisate le procedure per il diritto alla priorità
nella scelta della sede in base alla L. 104.
Alla modulistica è stato aggiunto il modello H specificamente
destinato alle dichiarazioni rispetto alla priorità di scelta della
sede.
La consulenza nelle sedi di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara e
Stradella inizierà solamente dopo che la Direzione Regionale
Lombardia avrà emanato il bando e fissato la data di scadenza di
presentazione delle domande di cui verrà data comunicazione alle
scuole e da noi con i soliti canali di comunicazione.
19 ottobre
ATA EX ENTI LOCALI
Il Ministro Fioroni si è impegnato, su richiesta dei Sindacati della
Scuola e dei Sindacati Confederali, ad esaminare il problema
dell'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali
per individuare soluzioni utili per la Finanziaria coinvolgendo il
Ministero dell'Economia.
9 giugno
GRADUATORIE 24 MESI
In data odierna sono state pubblicate le Graduatorie permanenti
provvisorie relative ai concorsi per soli titoli del personale ATA -
anno scolastico 2006/07.
10 marzo
Assunzioni ATA:
provvedimento assolutamente insufficiente
Il governo darà via libera per l’assunzione di 3.500 unità di
personale ATA per il
prossimo anno scolastico: è un provvedimento del tutto inadeguato a
risolvere i problemi di un precariato così diffuso da rappresentare
un vera e propria emergenza sociale, oltre che un problema enorme di
funzionalità dei servizi scolastici.
La categoria deve continuare nella propria mobilitazione.
8 febbraio
Concorsi per soli titoli
personale ATA (24 mesi): emanati i bandi
L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha emanato i bandi
relativi ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli
provinciali del personale ATA, profili professionali area A e B.
Le domande per l'inclusione in graduatoria, o per l'aggiornamento
del punteggio, vanno inoltrate entro il 13 marzo 2006. I bandi di
concorso ed i modelli di domanda sono reperibili nel sito
FLC CGIL Lombardia.
26 febbraio
Anzianità Ata EE.LL: i
diritti dei lavoratori vanno ripristinati
FLC Cgil, Cisl scuola e Uil Scuola chiedono l’abrogazione del comma
218 della Finanziaria
In sede di approvazione della Legge finanziaria 2006 il Governo ha
fatto approvare tante misure inique per il Paese e per i lavoratori.
In modo particolare 80.000 lavoratori della scuola sono stati
vittime della disposizione vessatoria prevista dal comma 218 che
cancella il loro diritto all’anzianità maturata alle dipendenze
dell’EE.LL.
Le Segreterie Nazionali Confederali chiedono a tutte le forze
politiche di porre rimedio a questa ingiustizia attraverso una nuova
disposizione legislativa che cancelli la norma prevista dal comma
218 della finanziaria.
Come contrastare l'Art. 218 della Finanziaria
27 gennaio
Vertenza Ata ex Enti Locali
Come contrastare l'Art. 218 della Finanziaria
14 dicembre
ATA e ITP transitati dagli
Enti Locali
Dalla Finanziaria un ennesimo attacco ai diritti dei lavoratori
Cancellato il riconoscimento dei servizi prestati
Le segreterie nazionali Flc Cgil, Cisl e Uil scuola hanno denunciato
la grave iniziativa del Governo di presentare un emendamento alla
Legge Finanziaria 2006 che cancella il diritto al riconoscimento dei
servizi prestati, ai fini giuridici ed economici, sancito dall’art.
8, della L. 124/99 , ai lavoratori ATA e ITP ex EE.LL. transitati
allo Stato.
Di seguito il comunicato unitario e l’emendamento finanziaria 2006
149 - quater
Roma, 14 dicembre 2005
-------------------
Comunicato stampa unitario
Le Segreterie nazionali della FLC Cgil, della Cisl Scuola e della
Uil Scuola denunciano l’iniziativa del Governo che ha inserito nel
testo della finanziaria 2006, su cui sarà posta la fiducia,
l’emendamento 149 - quater con il quale si vuole cancellare il
diritto acquisito dei lavoratori ATA ex enti locali trasferiti allo
Stato, con la Legge 124/99, di ottenere il riconoscimento
dell’anzianità del servizio prestato in dipendenza degli EE.LL..
Con tale emendamento il Governo definisce una interpretazione
autentica del comma 2 dell’art. 8 della Legge 124 con effetti
retroattivi che annulla tutti i procedimenti pendenti presentati
davanti alla magistratura per ottenere il riconoscimento
dell’anzianità di servizio. Diritto già costantemente riconosciuto
da molteplici sentenze della Corte di Cassazione che hanno dato
ragione ai ricorsi presentati dai lavoratori e torto al Miur che si
oppone da anni.
Tale norma, qualora venisse approvata, oltre al taglio delle
retribuzioni dovute ai lavoratori, sancirebbe un trattamento
retributivo disparitario tra gli stessi, stravolgendo i principi
stabiliti dalla Legge 124 per il trasferimento allo Stato del
personale ATA.
Si tratta di un provvedimento discriminatorio e di dubbia
costituzionalità che il sindacato contesterà a tutti i livelli sia
in sede sindacale che in sede giudiziaria.
Roma, 14 dicembre 2005
-------------------
Emendamento Finanziaria 2006
149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali
trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e
nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla
base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del
trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di
importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla
retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità,
ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro
del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della
posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene
corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione,
ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È
fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
ATA EX ENTI LOCALI
3 agosto
ATA EX ENTI LOCALI
Il Giudice del Lavoro da ragione a 297 lavoratori
Pubblichiamo la sentenza del Giudice del lavoro di Venezia, del 15
Aprile 2005, che riconosce a 297 lavoratori ATA ex EE. LL. il
diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici,
dell’effettiva anzianità maturata in dipendenza dell’Ente Locale di
provenienza dal 31.12.1999. Il ricorso è stato promosso dalla Flc
Cgil di Venezia.
________________________________________
Testo del dispositivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
Dottoressa Margherita Bortolaso
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
omissis Ricorrenti
Contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSTA’ E DELLA RICERCA
In proprio
Resistente
In punto: pubblico impiego- riconoscimento anzianità di servizio
Decisa in via definitiva all’udienza del 15.4.2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso depositato il 4.3.2004 presso la sezione di lavoro
del Tribunale di Venezia B.P. +
altri (in epigrafe indicati) agivano in giudizio nei confronti del
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per ottenere l’accertamento e la
declaratoria del diritto al
riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità
maturata alle dipendenze dell’ente
locale di provenienza con conseguente condanna del Ministero al
pagamento delle differenze
stipendiali a causa del suddetto mancato riconoscimento a partire
dal 1.1.2000, oltre interessi e/o
rivalutazione.
I ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti di ruolo di Ente
Locale e di essere quindi transitati a
decorrere dall’1.1.2000 nei ruoli del Ministero dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca per
effetto della mobilità d’ufficio del personale ATA disposta ex lege
n.124 del 3.5.1999, esponevano
che l’Amministrazione statale in seguito a tale mobilità non aveva
loro riconosciuto l’anzianità
maturata presso l’ente di origine, inquadrandoli, in violazione
dell’art. 8 comma 2 di tale legge, in
una tabella stipendiale inferiore rispetto a quella spettante in
base all’anzianità maturata alle
dipendenze degli enti locali di provenienza e non aveva quindi
riconosciuto la relativa progressione
stipendiale; a sostegno della pretesa invocavano appunto l’art. 8
comma 2 della legge n. 124/99, che
nel disciplinare il “Trasferimento di personale ATA degli Enti
locali alle dipendenze dello Stato”
garantisce ai dipendenti il riconoscimento dell’anzianità di
servizio a tutti i fini, compresa
l’anzianità maturata, oltre al conseguimento della nuova posizione
stipendiale; quanto alla pretesa
avvenuta deroga di tale disposizione da parte dell’accordo sindacale
20.7.2000, che all’art. 3 prevede
che
l’inquadramento avvenga in base al solo maturato economico e non
anche all’anzianità di servizio,
invocato
dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato, evidenziavano
la natura
meramente consultiva dell’accordo stesso, che, come anche da parere
Aran, non aveva invece
natura di accordo collettivo ex art. 2 D.L.vo n. 165/2001;
sostenevano quindi l’illegittimità, per
contrasto con l’art. 8 comma 2 legge 124/99, del DM 5.4.2001 con il
quale tale accordo era stato
recepito.
Tanto esposto in fatto e in diritto, e richiamate numerose pronunce
di merito favorevoli, i ricorrenti
concludevano formulando le richieste in epigrafe descritte.
Si costituiva il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
chiedendo il
rigetto del ricorso; rilevava che la pretesa dei ricorrenti di
essere, ai sensi dell’art. 8 L. 124/1999,
inquadrati nella qualifica funzionale e nel profilo professionale
corrispondenti a quello che
occupavano precedentemente, e di vedersi quindi riconosciuta ai fini
giuridici ed economici
l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, non trovata
riscontro nelle norme così come
integrate dal D.M. 5/4/2001, che aveva recepito l’accordo tra ARAN e
OO.SS. del 20/7/2000;
evidenziava che tale decreto prevede, infatti, all’art. 3, che
l’inquadramento avvenga in base al solo
maturato economico e non anche all’anzianità di servizio.
A sostegno della legittimità della decisione adottata
dall’Amministrazione in conformità a tale
disposizione l’ente convenuto evidenziava che a differenza di quanto
accade negli altri enti locali per
i
dipendenti dei quali l’anzianità di servizio non comporta alcuna
progressione economica l’ordinamento
della
scuola prevede che all’anzianità di servizio corrisponda anche un
aumento della
retribuzione: in questo senso, in relazione al maturare di
determinati periodi di servizio,
l’inquadramento per anzianità di un dipendente proveniente dagli
enti locali comporterebbe,
nell’ordinamento della scuola, l’attribuzione di corrispondenti
scatti di retribuzioni di anzianità, con
conseguente aumento stipendiale; questo incremento del trattamento
economico non poteva
considerarsi l’effetto inteso dalle disposizioni di cui alla L.
124/1999 allorché in esse si era previsto
il riconoscimento delle posizioni del personale medesimo in quanto
con tali previsioni la legge
aveva provveduto ad assicurare unicamente il mantenimento delle
posizioni giuridiche soggettive
spettanti al personale entro gli organici degli enti locali,
affinché il passaggio ai ruoli dello Stato
non comportasse alcuna forma di penalizzazione; era, invece,
estraneo all’intenzione del legislatore
determinare (in conseguenza delle differenze di regime in ordine al
rilievo dell’anzianità di servizio
nell’ordinamento degli enti locali rispetto a quello della scuola)
un obiettivo vantaggio per il
personale trasmigrato nei ruoli dello stato.
Così costituitosi il contraddittorio, la causa, istruita
documentalmente, veniva discussa e decisa con
sentenza definitiva all’udienza del 15.4.2005 alla quale il
difensore dei ricorrenti rinunciava agli atti
quanto ai ricorrenti ( ..omississ..) che avevano avanzato unicamente
domanda di riconoscimento
del livello; insisteva per l’accoglimento del ricorso quanto agli
altri ricorrenti rinunciando, per
quanti l’avevano proposta unitamente alla domanda di riconoscimento
dell’anzianità, alla domanda
avente ad oggetto il livello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del processo
relativamente ai ricorrenti per i quali era
stata proposta unicamente la domanda avente ad oggetto il
riconoscimento del livello, per i quali il
difensore avv. A. all’odierna udienza di discussione ha depositato
dichiarazione di rinuncia agli atti
del giudizio: tale rinuncia è stata accettata dal rappresentante del
Ministero dr. V. B. che nulla ha
chiesto quanto alle spese di lite.
I ricorrenti in questione sono: (omississ)
Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del livello,
va, d’altro canto, omessa ogni
disamina anche relativamente agli altri ricorrenti, che (sempre
nell’odierna udienza di discussione
per il tramite del comune difensore avv.A. i) vi hanno rinunciato,
insistendo per l’accoglimento del
ricorso limitatamente al mancato riconoscimento dell’anzianità di
servizio.
La residua materia del contendere riguarda, appunto, il mancato
riconoscimento al personale
transitato, ex lege n.124 del 3 maggio 1999, nei ruoli del personale
ATA del Ministero della
Pubblica Istruzione dell’anzianità maturata alle dipendenze degli
enti locali di provenienza.
Il Ministero non ha riconosciuto né ai fini economici né ai fini
giuridici l’anzianità maturata presso
l’Ente Locale di provenienza in quanto ha preso in considerazione
non l’anzianità effettiva degli
istanti, bensì il trattamento economico percepito presso l’Ente
locale di provenienza, assumendo
questo dato come punto di partenza per il successivo inquadramento e
ricostruendo fittiziamente
un’anzianità corrispondente a tale trattamento nel comparto Scuola:
considerato che il trattamento
economico erogato al personale ATA enti locali è considerevolmente
inferiore a quello corrisposto
al personale ATA statale, l’adozione del criterio del trattamento in
godimento al 31.12.1999 al
posto dell’anzianità effettivamente maturata nel comparto Enti
Locali ha comportato l’inclusione in
una fascia inferiore a quella cui gli istanti stessi avrebbero avuto
diritto in base all’anzianità di
servizio effettivamente maturata.
Gli interessati fondano il riconoscimento di tale anzianità sull’art.8
comma 2 della legge n. 124/99,
mentre il Ministero si difende sostenendo che tale pretesa non trova
riscontro nelle norme come
integrate dal D.M. 5/4/2001, che ha recepito l’accordo tra ARAN e
OO.SS. del 20/7/2000;
evidenzia che tale decreto prevede, infatti, all’art.3, che
l’inquadramento avvenga in base al solo
maturato economico e non anche all’anzianità di servizio.
Il quadro precettivo di riferimento è costituito quindi all’art. 8
della legge n.124/1999- dal D.I. n. 184
del
23.7.1999- dall’accordo ARAN/OO.SS. del 20/7/2000 e dal successivo
D.I. 5.4.2001.
In particolare l’art.8 comma 1 della legge n. 124/99 prevede che “il
personale ATA degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono
abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei Comuni e delle
Province”.
Quanto al passaggio, il comma 2 prevede che “il personale di ruolo
di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali
alla data di entrata in vigore della
presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed
è inquadrato nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti propri dei
predetti profili. A detto personale VENGONO RICONOSCIUTI AI FINI
GIURIDICI ED
ECONOMICI L’ANZIANITA’ MATURATA PRESSO L’ENTE LOCALE DI PROVENIENZA
nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in
presenza della relativa
disponibilità del posto”.
Il comma 4 prevede che “il trasferimento del personale di cui ai
comme 2 e 3 avviene
gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto
della Pubblica Istruzione emanato
di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della
programmazione economica e per la
funzione pubblica sentite le associazioni dei Comuni, Province ed
Enti montani”.
In attuazione del rinvio contenuto in tale disposizione per la
disciplina di modalità e tempi del
trasferimento sono stati emanati il D.I. n. 18 del 23.7.1999,
l’accordo ARAN/OO.SS. del 20.7.2000
ed il successivo D.I. 5.4.2000.
Il Decreto Interministeriale n. 184/1999 ha imposto agli Enti Locali
di provvedere, fino al termine
dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione del personale ATA
che passa allo Stato per effetto
dell’art.8 della legge n. 124/99, mediante applicazione del CCNL del
comparto Regioni e
Autonomie Locali, demandando a successivi decreti dei Provveditorati
agli Studi e del Ministero
della Pubblica Istruzione il compito di determinare la retribuzione
stipendiale in godimento al
personale trasferito e la definizione dei criteri di inquadramento
nell’ambito del Comparto Scuola.
Il Comma 2 dell’art. 3 di tale decreto prevede in particolare che
“con successivo decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione di concerto verranno definiti i
criteri di inquadramento,
nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli
istituti retributivi del personale
in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla
retribuzione stipendiale, ai
trattamenti accessori ed al RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED
ECONOMICI
DELL’ANZIANITA’ MATURATA presso gli enti, previa contrattazione
collettiva fra l’Aran e le
Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti
locali ai sensi dell’art. 34
d.g.s. n. 29/93 e dell’art. 47 l.n.428/90. Gli inquadramenti
individuali verranno realizzati con decreti
disposti dai Provveditori agli Studi”.
L’accordo OO.SS./ARAN del 20.7.2000- recepito dal D.M. 5.4.2001-
stabilisce che al personale di
cui all’accordo, pur “nella prosecuzione ininterrotta del relativo
rapporto di lavoro”, cessa di
applicarsi a decorrere dall’1.1.2000 il CCNL 1.4.99 di Regioni
Autonomie Locali e dalla stessa data
si applica il CCNL della Scuola; l’art. 3 comma 1, riferendosi al
personale transitato dal comparto
Regioni e Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL
della Scuola; l’art. 3 comma 1,
riferendosi al personale transitato dal comparto Regioni e Autonomie
Locali al comparto scuola ex
lege 124/99, prevede che “…..ai suddetti dipendenti viene attribuita
la posizione stipendiale, tra
quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o
immediatamente inferiore al trattamento in
godimento al 31 dicembre 1999…..”, senza alcun riferimento
all’anzianità di servizio maturata
presso l’Ente locale di provenienza.
Posto tale quadro precettivo di riferimento, il problema di causa
riguarda portata e validità di tale
ultima disposizione (art. 3 comma 1 dell’accordo 20.7.2000- D.M.
5.4.2001) rispetto all’art.8
comma 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, che espressamente impone
il riconoscimento
dell’anzianità di servizio.
Chiedendo sulla questione interpretazione autentica in merito a tale
disposizione nell’analoga
causa 459/2003 RG di questo Ufficio promossa da P. N. l’Agenzia con
nota datata 12.9.2003,
pervenuta all’Ufficio il 16.9.2003, ha precisato che:
1) la questione posta attiene, come previsto, ad un Accordo che
trova fondamento non nella
contrattazione collettiva prevista dal d.lgs n. 29/93 o dal
successivo d.lgs. n. 165/2001, ma
nell’art.3 del decreto interministeriale n. 184 del 23.7.99 (all.
1). L’accordo in parola,
pertanto, non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati
decreti legislativi, ma è
finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di
tale personale nel
comparto scuola. Ciò è dimostrato dalla circostanza che per il suo
recepimento si è reso
necessario un ulteriore decreto interministeriale in data 5 aprile
2001 (all. 2).
2) diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano
dunque eventuali ragioni non
in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella legge n.
124/99. Questa ultima,
peraltro, non fa riferimento a fondi contrattuali per il proprio
inquadramento si che può
escludersi un qualsiasi potere delle parti firmataria dell’Accordo
sia nell’utilizzazione di
risorse finanziarie sia nell’interpretazione o nella mancata
applicazione di norme che non
hanno, appunto natura e fondamento contrattuale.
Ciò precisato, la doglianza sulla quale è incentrato il ricorso,
avente ad oggetto la collocazione
in una fascia stipendiale non corrispondente all’anzianità maturata,
è fondata in quanto
l’accordo recepito nel D.M. 5 aprile 2001 disponendo l’inquadramento
in base al solo maturato
economico e non anche all’anzianità di servizio si pone in evidente
contrasto con quanto
stabilito dal combinato disposto dell’art. 8 commi 2 e 3 della legge
n. 124/99 laddove è prescritto
che l’anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza sia
riconosciuta sia ai fini giuridici
che ai fini economici.
E proprio tale oggettivo contrasto determina l’invalidità e
conseguente inefficacia della
disposizione contenuta nell’art. 3 comma 1 dell’accordo 20 luglio
2000 dovendosi escludere,
nell’ambito della c.d. gerarchia delle fonti, che tale accordo (al
pari del successivo D.M. che lo
ha recepito) possa legittimamente stabilire una disciplina diversa e
peggiorativa, per la
situazione economico-giuridica degli interessati, rispetto a quella
prevista da una fonte di rango
primario quale la legge n. 124.
Il DM 5 aprile 2001 non poteva in realtà disporre diversamente da
quanto stabilito da tale legge:
avrebbe dovuto limitarsi a definire tempi e modalità del trattamento
senza incidere,
modificandola, sulla disciplina dell’anzianità già stabilita dalla
legge stessa.
Né elementi in contrario possono desumersi da quanto previsto dal
quarto comma dell’art.18 in
quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il come deve
avvenire il trasferimento del
personale (che deve svolgersi gradualmente, secondo tempi e modalità
da stabilire con il decreto
del ministro della Pubblica Istruzione ivi previsto, tenendo conto
delle eventuali disponibilità di
personale statale conseguente alla razionalizzazione della rete
scolastica nonché della revisione
delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai
sensi dell’art. 31, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni) e non prevede
certamente la possibilità per il decreto ministeriale di derogare a
quanto previsto dai commi2 e
3.
Né una disposizione in tale senso si può desumere dal Decreto
Interministeriale n. 184/99 il
quale all’art. 3 si limita a rinviare ad ulteriore successivo
decreto destinato alla definizione dei
“criteri di inquadramento, nell’ambito dei comparto scuola,
finalizzati all’allineamento degli
istituti retributivi del personale in questione a quelli del
comparto medesimo, con riferimento
alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti e al riconoscimento ai
fini giuridici ed economici,
nonché dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali,
dell’anzianità maturata presso gli
Enti”.
Al contrario del testo della predetta disposizione risulta ribadito
che i precitati criteri di
inquadramento dovevano essere finalizzati anche, come previsto dalla
legge n. 124 del 1999, al
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità
maturata presso gli Enti di
provenienza.
E di conseguenza va rilevata l’invalidità e la conseguente
inefficacia, per contrasto con quanto
stabilito dal combinato disposto dell’art. 8 commi 3 e 3 della legge
n. 124/1999, nella
disposizione contenuta nell’art. 3 comma 1 dell’accordo ARAN-
Rappresentanti delle
Organizzazioni e Confederazioni Sindacali in data 20.7.2000 recepito
dal DM 5.4.2001.
In ogni caso, secondo quanto precisato anche nella succitata nota
Aran 12.9.2003 l’accordo
20.7.2000 non trova fondamento nella contrattazione collettiva
prevista dal d.lgs n. 29/93 o dal
successivo d.lgs n. 165/2001 e come tale è comunque inidoneo a
derogare alla disciplina
legislativa: l’accordo stesso non è stato infatti stipulato secondo
i criteri e le modalità previste
nel titolo III dello stesso decreto n. 165 tanto che per il suo
recepimento è stato necessario un
ulteriore decreto ministeriale, appunto quello 5.4.2001.
Ad eguale conclusione, ossia la prevalenza e alla diretta
precettività dell’art. 8, si perviene anche
aderendo alla diversa (sul piano concettuale) impostazione secondo
la quale non vi è stato alcun
rinvio recettizio ed il DI 5.4.2001 ha omesso di provvedere sul
riconoscimento dell’anzianità
limitandosi a disciplinare un primo inquadramento del personale ATA
in mobilità nel comparto
scuola.
Sia che lo si consideri inefficace in quanto con l’art. 8 della
legge 124/99 sia che lo si consideri
introduttivo di una normativa parziale, non comprensiva della
regolamentazione dell’anzianità
di servizio, l’art. 3 comma 1 dell’accordo 20.7.2000 recepito dal DM
5.4.2001 risulta in ogni
caso inidoneo a modificare la disciplina dell’anzianità di servizio
prestata dal medesimo articolo
8 della legge 124.
Alle numerose sentenze dei Giudici di merito già pronunciatesi sulla
questione in senso
favorevole ai lavoratori si è ora aggiunto, nella stessa direzione,
il pronunciamento della Corte
di Cassazione.
Con le recentissime sentenze nn.3225, 3356 e 3361, tutte del
25.1.2005 la S.C. evidenziata la
riconducibilità del comma 2 dell’art. 8 legge 124/99 alla disciplina
generale ex art. 34 D.Lgs
29/1993 come sostituito dall’art. 19 D.lgs 60/98 (ora art. 31 D.Lgs
165/2001) ed esclusa
l’efficacia normativa dell’accordo sindacale 20.7.2000 e dei decreti
23.7.1999 e 5.4.22001, ha
puntualizzato che in base a tale comma 2 art. 8 il riconoscimento
dell’anzianità pregressa non
può essere operato mediante il sistema del c.d. “maturato
economico”; vanno invece applicate
modalità di inquadramento rispettose dell’art. 2112 c.c. con
attribuzione quindi di qualifica
corrispondente a quella posseduta con l’anzianità già maturata.
Per tali ragioni in conclusione, i provvedimenti di inquadramento
contestati con il presente
ricorso risultano illegittimi in quanto l’inquadramento in ruolo del
personale ATA trasferito alle
dipendenze dello Stato in base alla L. 124/99 deve garantire ai
dipendenti il riconoscimento
dell’anzianità di servizio a tutti i fini, compresa l’anzianità
maturata.
Ed invece, come da precisazioni fornite dai ricorrenti in memoria
autorizzata depositata in data
5 aprile 2005 e dalla documentazione allegata, risulta che alla data
(31.12.1999) di trasferimento
nei ruoli ATA statali ciascun ricorrente presentava una decurtazione
dell’anzianità di carriera
come di seguito specificata:
OMISSIS.
1. dichiara l’estinzione del processo per rinuncia agli atti quanto
a C.M ed altri (omissis)
2. accerta il diritto degli altri ricorrenti al riconoscimento ad
ogni effetto giuridico ed
economico dell’effettiva anzianità maturata presso gli enti locali
di provenienza dalla data di
assunzione al 31.12.1999
3. ordina all’Amministrazione di procedere alla ricostruzione delle
relative carriere tenendo
conto di tale anzianità;
4. condanna la medesima Amministrazione al riconoscimento a favore
dei ricorrenti stessi del
trattamento spettante in base a tale ricostruzione e al pagamento
delle differenze stipendiali
derivanti dalla conseguente progressione economica a far data
dall’1.1.2000 oltre agli
accessori dalle singole scadenze al saldo;
5. condanna il medesimo convenuto alla refusione delle spese di
lite, che liquida, al netto di
accessori di legge, in € 16.500,00 di cui € 1850,00 per spese e
rimborso forfetario, ed il
residuo per diritti ed onorario.
Così deciso in Venezia il 15. 4. 2005
Il Giudice Dott.Margherita Bortolaso
7 luglio
ATA EX ENTI LOCALI
Un’importante sentenza della corte d’appello di Bari
All’udienza del 7.6.2005, la Corte d’Appello di Bari, Sezione
Lavoro, ha rigettato i primi ricorsi in appello proposti
dall’Avvocatura dello Stato di Bari, e confermato le sentenze con
cui i giudici di primo grado avevano accolto i ricorsi proposti dal
personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato.
Il contenzioso, patrocinato dalla FLC CGIL, mira al riconoscimento
ai fini economici dell’anzianità maturata da detto personale,
transitato ai sensi dell’art.8 della L.n.124/99 dagli Enti Locali
allo Stato.
A seguito della pronuncia della Corte d’Appello di Bari, che
peraltro conferma l’orientamento recentemente espresso dalla Corte
di Cassazione su analoghi ricorsi azionati in altre Regioni,
l’Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere al
reinquadramento del personale interessato in base all’effettiva
anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza, con conseguente
riconoscimento del corrispondente trattamento economico e con la
corresponsione degli arretrati maturati tale titolo a far tempo
dall’1.1.2000, data del passaggio allo Stato. Nei prossimi giorni
pubblicheremo il testo della sentenza.
27 giugno
Trasferimenti e passaggi del personale A.T.A. per l’anno
scolastico 2005/06
Oggi sono stati pubblicati all’albo del CSA di Lodi gli elenchi dei
Trasferimenti e passaggi del personale ATA.
I movimenti sono consultabili sul sito del
PROVVEDITORATO LODI.
22 giugno
Graduatorie permanenti definitive
relative ai concorsi per soli titoli del personale ATA di:
AREA A - A/2 - Profilo di Collaboratore Scolastico ( Bando del
Direttore Regionale prot.n.5262 del 16.2.2005);
A/S - Profilo di Collaboratore Scolastico addetto all’Azienda
Agraria (Bando del Direttore Regionale prot.n.5263 del 16.2.2005);
AREA B - B/1 - Profilo di Assistente Amministrativo (Bando del
Direttore Regionale prot.n.5257 del 16.2.2005);
- B/2 - Profilo di Assistente Tecnico (Bando del Direttore Regionale
prot.n.5258 del 16.2.2005).
In data odierna sono pubblicate all’Albo del CSA di Lodi le
graduatorie permanenti definitive relative ai concorsi per soli
titoli del personale ATA.
Le graduatorie sono consultabili sul sito del
PROVVEDITORATO LODI.
17 giugno
Supplenze ATA: firmato il D.M. di III fascia
Il termine per la presentazione delle domande alle Istituzioni
Scolastiche è fissato al 18.7.2005
Vedi sotto notizia del giorno 8 giugno
17 giugno
ATA EX ENTI LOCALI
A Firenze vinti 5 ricorsi pilota
Il Tribunale di Firenze, all’udienza del 15.06.2005, con il
dispositivo che pubblichiamo in calce, ha riconosciuto il diritto
dei ricorrenti al riconoscimento, ai sensi dell’art. 8 della L.
124/99 di tutta l’anzianità maturata alle dipendenze del Comune di
Campi Bisenzio fino al 31.12.1999.
Pubblicaremo la sentenza non appena sarà depositata la motivazione.
________________________________________
Testo del dispositivo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
In composizione monocratica
In funzione di giudice del lavoro
Nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, all’udienza del
15.6.2005 nelle cause riunite iscritte ai nn. 142, 143, 146, 147,
148, R.G. 2003
promosse da G.C., R.F., P.C., F.P., B.B., con gli avvocati
I.Barsanti e C.Mauceri
contro Direzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale Campi- San
Donnino di Campi Bisenzio; Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
con l’Avvocatura dello Stato
ha pronunciato SENTENZA con il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione:
dichiara che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento, ai fini
economici e giuridici, dell’anzianità di servizio maturata alle
dipendenze del Comune di Campi Bisenzio fino al 31.12.1999;
condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca al pagamento delle conseguenti differenze retributive con
decorrenza 1.1.2000, oltre interessi legali delle singole scadenze
al saldo;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Firenze 15 giugno 2005
16 giugno
ATA EX ENTI LOCALI
Ancora una vittoria a Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto trentuno ricorsi proposti da
iscritti della FLC Cgil di Catanzaro che, in quanto ATA transitati
dagli EE.LL. allo Stato, avevano chiesto il riconoscimento, ai fini
giuridici ed economici, di tutta l’anzianità maturata presso l’Ente
Locale di provenienza ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99.
Il giudice ha accolto le ragioni dei ricorrenti e ha condannato il
Ministero al pagamento delle differenze retributive dal 1 gennaio
2000, tra lo stipendio corrisposto e quello dovuto per effetto del
riconoscimento dell'anzianità maturata al momento del passaggio
dall'Ente Locale allo Stato.
Pubblicheremo la sentenza per esteso appena sarà depositata.
8 giugno
Supplenze ATA: firmato il D.M. di III fascia
In data 9 giugno il Ministro ha firmato il D.M. n. 55 con il quale è
stata indetta la procedura per l’istituzione delle graduatorie
d’istituto di III fascia relativa al personale ATA. Sono interessati
alla procedura, tutti coloro che oltre i requisiti di carattere
generale stabiliti dalla legge per accedere al pubblico impiego,
sono anche in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella B
allegata al Ccnl 2003 per i profili di assistente
amministrativo/tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere,
collaboratore scolastico addetto alla azienda agraria.
Per la presentazione delle domande gli interessati dovranno
attendere l’avvenuta pubblicazione in G.U. del D.M. 55/2006. Dalla
data di pubblicazione, di cui daremo notizia nei prossimi giorni,
decorreranno i termini (30 giorni) per poter chiedere l’inserimento
nelle graduatorie d’istituto. L’ufficio concorsi del Miur prevede
che la pubblicazione del suddetto D.M. non potrà avvenire prima di
martedì 21.6.
I contenuti del D.M. 55/2006 confermano le anticipazioni pubblicate
nelle news del 5 aprile 2005 del sito della CGIL SCUOLA.
L’indizione della procedura relativa alla istituzione delle
graduatorie di istituto di III fascia dovrebbe concludere la fase
“ordinaria” legata alla gestione del regolamento delle supplenze ATA
(D.M. 430/2001) di cui ne abbiamo ripetutamente denunciato le
lacunosità e l’insufficienza sul piano generale delle procedure per
le assunzioni.
A questo proposito, l’incontro di martedì 14.6, convocato dal Miur
su pressante sollecitazione della CGIL, sarà l’occasione per
verificare l’effettiva disponibilità del Miur a voler precedere in
tempi brevi alla stesura di un nuovo sistema di assunzioni fatto di
regole chiare e trasparenti che rafforzi i diritti dei supplenti e
dia una risposta positiva alla accresciuta richiesta di
professionalità del personale della scuola.
Nei prossimi giorni pubblicheremo una scheda di lettura del D.M.
55/2006.
1° giugno
Graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per soli
titoli personale ATA
area A - profilo di collaboratore scolastico
area A - profilo di collaboratore scolastico addetto all'azienda
agraria
area B - profili di assistente amministrativo e assistente tecnico.
In data 1.6.2005 saranno depositate per dieci giorni, presso il CSA
di Lodi le graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi
indicati in oggetto.
Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può,
entro il medesimo termine di dieci giorni, presentare reclamo.
Le graduatorie sono consultabili sul sito del
PROVVEDITORATO LODI.
26 e 27 MAGGIO
Assemblea nazionale dei lavoratori ATA
Il 26 e 27 maggio si è tenuta a Roma, presso l’Auditorium G.Kirner,
l’Assemblea nazionale dei lavoratori ATA.
L’iniziativa, in relazione agli sviluppi negativi delle scelte del
governo sul rinnovo dei contratti pubblici, oltre ad affrontare i
temi di settore indicati dal CDN, assume anche il carattere di
manifestazione nazionale a sostegno dell’apertura del tavolo
contrattuale.
"Carichi
di lavoro, contrattazione di scuola, organico ".
23 MAGGIO
Giornata di formazione rivolta agli Assistenti Amministrativi
3 MAGGIO
ATA EX ENTI LOCALI
Vertenza Ata: la Cassazione ci dà nuovamente ragione!
La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito con ulteriori sentenze
il diritto del personale Ata ex EE.LL al riconoscimento dell’intera
anzianità maturata presso l’ente di provenienza; dette sentenze si
riferiscono ad un’udienza (15.03.2005), svoltasi successivamente
alla pubblicazione delle precedenti sentenze, in cui l’Avvocatura
Generale dello Stato aveva riproposto le proprie tesi con
riferimento anche a presunte direttive europee.
La Corte di Cassazione ha, però, respinto tutte le richieste
dell’Avvocatura Generale ivi compresa quella di rimettere la
questione alle Sezioni Unite ritenendo del tutto infondate le
richieste dell’Avvocatura ed accogliendo ancora una volta in pieno
le argomentazioni del Sindacato a sostegno del personale Ata
transitato dagli EE. LL allo Stato.
A questo punto la questione deve considerarsi ormai definita e
sarebbe auspicabile che il Ministro, senza accampare ulteriori
pretestuose argomentazioni, desse immediata estensione erga omnes ai
principi, ormai consolidati, affermati dalla sentenza n. 7747 del
2005 della Corte di Cassazione.
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4 APRILE
Gli ATA e il rinnovo contrattuale 2004 – 2005
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25 FEBBRAIO
ATA EX ENTI LOCALI
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi del Ministero con i
quali si appellavano tutte le sentenze favorevoli all’integrale
riconoscimento in busta paga dell’anzianità dei lavoratori ATA,
transitati dagli Enti Locali, maturata nell’Ente di provenienza.
La CGIL Scuola di Pavia, di concerto con l’Ufficio Vertenze della
Camera del Lavoro di Pavia, si è, da tempo, attivata per ottenere il
riconoscimento a favore dei propri iscritti; ora, alla luce della
sentenza della Cassazione, è disponibile ad aprire ulteriori
vertenze a favore di chiunque sia interessato.
Chi desiderasse informazioni in merito chiami il numero
335-7713927
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22 FEBBRAIO
Modifica bando 24 mesi ATA
Al bando sono state apportate le seguenti modifiche:
ART. 2 Punto 8
sostituire il testo con il seguente:
2.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.
ALLEGATO 1 alle tabelle - Punto D
sostituire il testo con il seguente:
D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla
data di scadenza della domanda.
9 FEBBRAIO 2005
Registrata l'Ordinanza dei 24 Mesi
La Corte di Conti ha registrato l'O.M. relativa al concorso per soli
titoli del personale ata. Nel giro di pochi giorni il Miur
comunicherà gli estremi dell'avvenuta registrazione ai Direttori
Regionali che entro 20 giorni dalla comunicazione bandiranno i
relativi concorsi. Pertanto, i tempi di presentazione della domanda
da parte degli interessati decorreranno dalla pubblicazione dei
bandi regionali.
PARTE LA FORMAZIONE ATA IN LOMBARDIA
AL VIA 600 CORSI PER LA FORMAZIONE DI 15.000 ATA ENTRO LA FINE
DELL’ANNO SCOLASTICO
A seguito dell’Intesa Nazionale dell’estate scorsa le OO.SS.
unitariamente hanno imposto alla Direzione Regionale la
programmazione e l’attuazione dei corsi necessari alla formazione
entro l’a.s. 05/06 di tutti gli oltre 32000 ATA della Lombardia.
TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI, TECNICI E AMMINISTRATIVI DI RUOLO
E PRECARI POSSONO ISCRIVERSI, NESSUNO DEVE ESSERE ESCLUSO.
Queste le date e le procedure da rispettare:
· Le domande d’iscrizione dovranno pervenire ai Dirigenti Scolastici
entro il 30 marzo.
· I corsi, su progetto INDIRE suddivisi per profilo, prevedono 12
ore di formazione on-line e due giornate di 6 ore di formazione in
aula con l’assistenza di un e-tutor . Tutta la formazione è in
orario di servizio.
· Per chi non possiede le abilità minime all’uso del computer sono
previsti moduli sino ad un massimo di 6 ore per permettergli di
seguire la formazione on-line.
· Saranno oggetto di contrattazione con le OO.SS. la dislocazione
sul territorio dei 600 corsi, le modalità per la loro attuazione e
la scelta dei 220 e-tutor.
· Al termine dei corsi verrà rilasciata una documentazione valida
come credito formativo riconosciuto a livello nazionale per la
propria valorizzazione professionale.
· Le scuole non solo dovranno mettere a disposizione la
strumentazione informatica, ma di fronte ad una alto numero
d’iscrizioni non potranno escludere nessuno. Saranno individuate con
le OO.SS soluzioni che salvaguardino la funzionalità del servizio.
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