Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

 DIREZIONE GENERALE

 

 

Prot. MPI AOO DRLO R.U.  9417                           del  26/10/2007

 

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

 (art. 4, comma 3, secondo periodo, lett. A del CCNL 24 luglio 2003)

 

 

 

Il giorno 26 ottobre 2007, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla contrattazione integrativa decentrata a livello regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

LE PARTI

 

VISTO   il D.L.vo 3/2/93, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO  l’art. 3 del DPR 395/88, che prevede che il personale della scuola  ha titolo a beneficiare nel corso dell’anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;

VISTA  la C.M. n 319 del 24 ottobre 1991 che detta le istruzioni operative ;

VISTA  la C.M. 130 del 21 aprile 2000, la quale chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a termine;

VISTO in particolare l'art. 4, comma 3, secondo periodo, lett.a del CCNL 24 luglio 2003 che prevede la trattativa decentrata di "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";

 

 

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

 

ART. 1 - NORME GENERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE

 

·        i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, di cui all’art. 3 del DPR 395/88 sono fruibili per un massimo di 150 ore annue individuali (dal 1 gennaio al 31 dicembre);

·        può usufruire dei permessi il personale docente,  educativo ed ATA, in servizio a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli artt. 43 e 44 L. 270/82, e gli insegnanti della religione cattolica, nonché il personale con contratto a termine;

·        Quest’ultima categoria di beneficiari usufruisce di un numero di ore di permesso rapportato alla effettiva prestazione lavorativa.

·        per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra (personale docente) o a quello di servizio (personale ATA ed educativo), le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all’orario settimanale di cattedra o di servizio.

·        il limite massimo di permessi individuali concedibili, è stabilito nel 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità superiore, a livello provinciale;

·        E’ possibile superare il limite del 3% provinciale attraverso compensazioni interprovinciali, operando secondo criteri proporzionali alle domande inevase delle diverse province

·        A tal fine gli USP comunicano alla Direzione Regionale eventuali eccedenze  di richieste o di posti  rispetto ai contingenti assegnati. 

·        Di tale operazione viene data informazione alle OO.SS. regionali

 

ART. 2 - INFORMAZIONE AL PERSONALE

 

Il Dirigente Regionale , tramite i Dirigenti Scolastici , garantisce annualmente l’informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali.

Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente , effettuata secondo le modalità indicate dall’art. 3 del presente contratto , sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare e pubblicazione sui siti web della USR e degli USP

 

 

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE

 

            Ai fini dell’individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo  la dotazione organica complessiva provinciale (ex organico di fatto).

            Il Dirigente di ogni USP determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distribuendolo altresì, proporzionalmente agli addetti, tra personale docente (distinto per grado d'istruzione), educativo e ATA (senza distinzione per profilo professionale).

La saturazione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, con una redistribuzione, proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale appartenente a profili e ordini di scuola ove si manifesti una maggiore domanda.

 

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

La domanda per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, all’ USP delle rispettive province entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo determinato dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda, di norma entro il 5 giorno dalla nomina  e comunque entro il 15 dicembre. 

Per l’anno scolastico 2007/2008 tali domande potranno essere accolte anche oltre il termine di pubblicazione delle graduatorie (15 Dicembre) qualora non sia stato superato il 3% del contingente assegnato, ai sensi del precedente art.1.

Ogni USP formerà più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al punto "determinazione del contingente", secondo il seguente ordine di priorità:

·        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

·        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno con riferimento a tutte le modalità connesse, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

·        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;

·        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come sopra individuati;

·        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;

·        per i corsi si intendono anche quelli organizzati in modalità “on-line”

 

A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a a quello a tempo determinato, con riferimento, in ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

 

I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corsi di cui sopra .

Successivamente, a parità di condizioni, verranno considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili per un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e di ogni profilo professionale.

I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti, dai relativi Dirigenti Scolastici entro il  30 dicembre di ogni anno.

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, i seguenti dati:

-         nome e cognome, luogo e data di nascita;

-         motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendono frequentare);

-         prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;

-         ordine e gradi di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;

-         Anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con atto dell’ USP  e/o Dirigenti Scolastici ; per gli insegnanti di religione cattolica, numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;

-         indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra , ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

 

Fermo restando il limite massimo delle 150 ore annue per ciascun interessato e nella eventualità in cui l’aspirante abbia interesse alla frequenza di un secondo corso, sarà possibile nella stessa domanda formulare la richiesta per la frequenza di entrambi i corsi.

 

ART. 5 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI STUDIO E RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE.

 

I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:

 

-         corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purchè previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della L. 241/90;

-         corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

 

Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del beneficiario precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.

Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l’inclusione del giorno dell’esame nei 3 giorni per il diritto allo studio.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica , comunica al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti fatta salva successiva comunicazione per variazioni del medesimo

 

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

 

La fruizione dei permessi a richiesta degli  interessati , può essere articolata:

a)      permessi orari- utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio .

b)      permessi giornalieri – utilizzando l’ intero orario giornaliero di servizio

c)      cumulo dei permessi di cui al punto a-b),

 

comunque in funzione degli impegni di cui all’ultimo comma dell’articolo 5

 

 

 

ART.7 - CERTIFICAZIONE

 

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata),  va presentata al Dirigente Scolastico di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione).

I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui agli artt. 15 comma 1 e 19, comma 7 del CCNL del 24 Luglio 2003.

 

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

 

Atteso che il personale compreso negli elenchi  pubblicati dai singoli  USP ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla sostituzione del personale assente, docente ed ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia di sostituzione del personale scolastico.

 

 

 

 

ART.  9 - RECLAMI E RICORSI

 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie  sono ammessi eventuali  reclami per errori materiali.

Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

 

ART 10 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

 

L’ USR  della Lombardia , annualmente , entro il mese di febbraio  comunica alle OO.SS. Regionali i dati complessivi  dei vari USP relativi alla fruizione del diritto allo studio nell’anno in corso. Tali dati devono esplicitare il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente, e per quanto riguarda il personale ATA senza distinzione per profilo professionale.

Entro il mese di settembre di ciascun anno le OO.SS regionali saranno convocate ai fini del monitoraggio predisposto dalla direzione relativo alla fruizione dei permessi

 

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

 

Il presente contratto ha validità quadriennale, potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l’eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall’accordo decentrato integrativo regionale  sulle relazioni sindacali

 

ART. 12 - INTERPRETAZIONE  AUTENTICA

                    

               Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di  uno dei  firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL 24 Luglio 2003

               L’accordo raggiunto  sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità dell’accordo.

                      Di tale ulteriore accordo verrà data informazione a tutte le istituzioni  scolastiche.

 

                                                                  ____________________________  

 

ART 13 – NORMA TRANSITORIA CON VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2007/08

 

I docenti che  frequentano i corsi abilitanti riservati ex DM 85/2005 e che devono concludere gli stessi entro il primo semestre del 2008,  hanno titolo alla proroga automatica dei permessi retribuiti per il diritto allo studio secondo le modalità previste dall’accordo integrativo sottoscritto in data 02/02/2007 prot. 2268, che viene recepito nella sua interezza.

Le stesse regole varranno per i corsisti che non hanno usufruito del diritto allo studio lo scorso anno e ne facciano richiesta per la prima volta di norma entro il 15 Novembre 2007, e comunque non oltre il 15 Dicembre 2007.

 

                                  

 

 

 

Per la Parte Pubblica                                                              Per le OO.SS.

 

F.to Dr. Antonio Zenga                                                           CGIL

F. to Corrado Barachetti

                                                                                             

F.to Dr. Antonio Lupacchino                                                  CISL

                                                                                              F.to Renato Capelli

 

UIL                                                                F.to Carlo Giuffrè

          

                                                                                              SNALS - CONFSAL

                                                                                              F.to Alessandro Dutto

 

GILDA

F.to Francesco Zaffuto e Maria Argentino