|
IPOTESI DI ACCORDO DI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'APPLICAZIONE AI COLLABORATORI ESPERTI
LINGUISTICI DEI C.C.N.L. 9/8/2000, 13/5/2003, 27/1/2005 e 27/3/2006
Il giorno 9 ottobre 2007 alle
ore 9.00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione ha avuto luogo
l’incontro tra la delegazione di parte pubblica rappresentata da:
Prof.
Giuseppe FAITA …………………………
Dr. Giovanni
COLUCCI …………………………
e la
Delegazione di parte sindacale rappresentata da
le
Rappresentanze Sindacali Unitarie:
(Dr. Michele
PONZIO) ………………………….
ed i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:
C.I.S.L. Università (Rag.
Pompeo CAPUANO) ………………………….
F.L.C. -
C.G.I.L. (D.ssa Antonia SALIS) ………………………….
U.I.L. – P.A. (Dr. Fabio
ZUCCA) …………………………
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
dei Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre
ART. 1 - Sfera di applicazione,
decorrenza, durata
1. Il presente contratto integrativo
di Ateneo (CCI) disciplina e tutela il rapporto di lavoro ed il trattamento
economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) – a tempo
determinato ed indeterminato, assunti in base all’art. 4 della Legge 236/95 -,
ivi compresi gli ex lettori di madrelingua straniera - assunti in base all'ex
art. 28 DPR 382/1980 -, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura
subordinata di diritto privato con l'Università degli Studi di Pavia.
2. Il presente contratto integrativo
di Ateneo regola gli effetti del trattamento economico ed il rapporto di lavoro
in generale dei CEL per il quadriennio giuridico ed economico 31/12/2005 -
31/12/2009.
3. Le norme del presente CCI, in
quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle
parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine,
correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto precedenti
accordi decentrati in materia.
ART. 2 - Profilo professionale e
mansioni
1. All’interno della generale
attività di coordinamento svolta dagli organi del
Centro Linguistico di
Ateneo (CLA), il personale di cui all’art. 1 svolge attività didattica
integrativa mirata al raggiungimento delle finalità istituzionali
nell’insegnamento delle lingue, sulla base del piano annuale adottato dal CLA
secondo le esigenze espresse dalle Facoltà e dai Consigli didattici. Tale
attività si svolge nell’ambito della programmazione didattica e delle direttive
dei docenti di riferimento, responsabili della formazione linguistica, ed è
improntata alla migliore utilizzazione delle competenze professionali dei CEL,
anche per quanto concerne il loro concorso alla definizione dei programmi e dei
metodi.
2. I CEL, nelle loro funzioni di
insegnanti di madre lingua secondo i parametri fissati dal presente CCI,
svolgono le attività previste con l’ autonomia professionale richiesta dal
profilo.
3.
Le attività dei CEL
consistono in:
a)
didattica
volta ad agevolare l’apprendimento delle lingue, che potrà realizzarsi anche
attraverso l’utilizzo della strumentazione del CLA, compresa la didattica on
line (previa adeguata formazione degli interessati);
b)
elaborazione e aggiornamento del materiale didattico necessario alle
attività di cui al precedente punto a);
c)
eventuale partecipazione a commissioni di esame, quali cultori della
materia, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo, per la
verifica e la valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento;
d)
preparazione, somministrazione e correzione di test e delle prove
di accertamento delle
competenze linguistiche relative alle attività di cui al punto a), nonché della
loro valutazione sulla base dei criteri
definiti
nell’ambito della programmazione didattica
e concordati con i docenti di riferimento;
e)
ricevimento degli studenti.
ART. 3 - Rapporto di lavoro
1.
Per lo svolgimento delle attività indicate al comma 3 del precedente art.
2 è previsto un monte ore per anno accademico pari a 500, che costituisce il
rapporto di lavoro a tempo pieno dei CEL, o proporzionale in caso di periodi di
servizio inferiori all'anno: tale monte ore è distribuito secondo il piano
annuale del CLA e ripartito tra le attività di cui ai punti a), b), c), d) ed e)
dello stesso comma in base alle programmazioni didattiche dei docenti di
riferimento. Oltre a tali attività rientrano negli obblighi dei CEL le attività
di tutorato on line degli studenti, la partecipazione a riunioni di lavoro
indette dal CLA e dai docenti di riferimento e la correzione di elaborati
scritti diversi da quelli rientranti nel punto d) del precedente art. 2, comma
3.
2. Il rapporto di lavoro dei CEL può
essere costituito anche con un monte ore inferiore, con opzioni corrispondenti a
250, 300, 350 o 400 ore per anno: il termine che sarà fissato per eventuali
modifiche delle opzioni dovrà essere armonizzato con i tempi della
programmazione didattica.
3. Con il consenso o la richiesta
specifica del CEL i rapporti di lavoro in essere possono essere trasformati
scegliendo una delle opzioni di cui al precedente comma 2.
4. Con le medesime modalità i
rapporti di lavoro a monte ore ridotto possono essere trasformati in senso
maggiorativo, fatta salva la necessaria verifica della effettiva e vincolante
esigenza di incrementare nell'ambito del piano annuale del CLA le ore lavorative
connesse alla lingua di riferimento.
5. Nel piano annuale del CLA sarà
data priorità alle eventuali richieste di incremento di ore avanzate dai CEL in
servizio, fino al massimo delle 500 previste, rispetto a nuove assunzioni.
6. Nel caso in cui le esigenze di
insegnamento delle lingue lo richiedano e compatibilmente con il budget a
disposizione, il CLA ha facoltà di attribuire annualmente a singoli CEL un
incremento di ore fino ad un massimo di un quinto del monte ore fissato per
ciascuno di essi, sulla base dei criteri stabiliti dal CTS del CLA, dando
comunque priorità ai CEL con il monte ore inferiore e tenendo conto che nel caso
di rapporto corrispondente a 250 ore annue è necessario il consenso del CEL: un
ulteriore quinto può essere attribuito solo con il consenso dei diretti
interessati.
7. Qualora per tre anni consecutivi
siano state attribuite ore aggiuntive ad uno stesso CEL con rapporto di lavoro
inferiore a 500 ore, questi ha diritto di richiedere ed ottenere l’adeguamento
del suo rapporto al numero di ore immediatamente superiore tra quelle previste
al precedente comma 2 di questo stesso articolo.
8. Il monte ore annuale dovrà essere
destinato per non più del 70 % ad attività didattica; esso dovrà essere erogato,
secondo quanto previsto dal calendario accademico e dall'organizzazione
didattica complessiva, per non meno di tre giorni la settimana e per non più di
6 ore giornaliere di didattica, prevedendo le necessarie pause per il recupero
psico-fisico.
9. I CEL contribuiscono per il
tramite delle proprie rappresentanze, secondo le modalità previste dal
regolamento del CLA, alla formulazione del piano annuale.
10. I CEL potranno partecipare alle
riunioni dei vari organi collegiali didattici, secondo quanto previsto dalle
disposizioni in vigore presso l'Università degli Studi di Pavia, nonché alle
riunioni promosse dal CLA per l'organizzazione, la programmazione e la
valutazione delle attività didattiche ed a Commissioni e progetti funzionali
alla didattica delle lingue straniere.
11. Nel caso in cui l’Università di
Pavia decida di avvalersi dei CEL anche nelle proprie sedi decentrate,
l’eventuale attribuzione definitiva dei CEL in servizio a tali sedi di lavoro
potrà avvenire solo previo consenso degli interessati o su loro esplicita
richiesta.
12. Qualora ad un CEL venisse
richiesto di svolgere provvisoriamente la propria attività presso una delle sedi
decentrate dell’Università di Pavia, gli verrà riconosciuto il trattamento di
missione, purché non sia stato esplicitamente assunto per le esigenze di quella
particolare sede o non vi sia stato destinato ai sensi del comma precedente.
ART. 4 - Reclutamento
1. I CEL possono essere assunti a
tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere
duraturo, e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a
carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata
temporanea, qualora le risorse in servizio non dovessero risultare sufficienti.
Tali programmi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. e alle
RSU, salvo casi di motivata urgenza.
2. Il reclutamento dei CEL di lingua
madre avviene tramite concorso per titoli e colloquio, secondo le modalità
fissate in apposita sezione del Regolamento in materia di accesso ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pavia.
3. Nella valutazione dei titoli dovrà
essere tenuta in debita considerazione l'esperienza acquisita in termini di
attività lavorativa già precedentemente svolta.
ART. 5 - Periodo di prova
1. Il periodo di prova dei CEL, sia
che essi siano assunti con contratti a tempo indeterminato sia a tempo
determinato, è fissato in tre mesi.
2. Per la disciplina del periodo di
prova si rinvia al CCNL del comparto.
ART. 6 - Trattamento economico e
riconoscimento dell'esperienza acquisita
1. Al personale di cui all'articolo 1
sono attribuiti, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che
l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore, i trattamenti economici di cui
all’allegata Tab. 1.
2. Poiché ai sensi dell'art. 51 del
CCNL 21 maggio 1996 la retribuzione dei CEL è composta da due sole voci
stipendiali, il trattamento fondamentale ed il trattamento integrativo
di Ateneo, quest'ultimo viene definito come la differenza tra la
retribuzione complessiva annua lorda, derivante dal presente Contratto
Collettivo Integrativo ed il trattamento fondamentale fissato dai Contratti
Collettivi Nazionali.
3. Sulla base di quanto disposto
dall'articolo 22 comma 3 del CCNL biennio economico 2000-2001, al fine di dare
applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 giugno 2001
nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" attraverso
la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che
riconosca l'esperienza acquisita, viene stabilito che la retribuzione stessa sia
strutturata in progressioni economiche biennali, legate alla anzianità di
servizio.
4. Trattandosi di "esperienza
acquisita", e non di generica attività lavorativa, a tale scopo verranno
riconosciuti utili esclusivamente i periodi di effettivo servizio prestato
svolti presso Università italiane in qualità di "ex Lettori di lingua straniera
ex articolo 28 del DPR 382/80" e/o di "Collaboratori Esperti Linguistici ex
articolo 4 del DL 120/95 e/o ex articolo 51 del CCNL 1994/1997".
5. I periodi di cui al punto
precedente saranno riconosciuti, su domanda dell’interessato, in misura intera:
i servizi e le attività svolte contemporaneamente non sono tra loro cumulabili.
6. Non vengono computati, ai fini
dell'applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza
assegni.
7. Il trattamento economico di cui al
presente articolo si applica dal 1° gennaio 2006 ai CEL in servizio a tale data,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ed a quelli assunti
successivamente.
8. Il riconoscimento dell'esperienza
acquisita, che determina la progressione economica come sopra descritta, avviene
all'atto della assunzione in servizio e della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, sulla base dei servizi già prestati. Tenuto conto che la
decorrenza economica delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al
1° gennaio 2006, in prima applicazione, ed esclusivamente per i CEL in servizio
a tale data, il riconoscimento sarà effettuato con la medesima decorrenza e
comunque senza effetti retro attivi.
9. Ai contratti di lavoro stipulati
dopo il 1° gennaio 2007 si applica il nuovo trattamento retributivo derivante
dal presente Contratto Collettivo Integrativo.
10. L'esperienza acquisita è
riconosciuta e scatta dal 1° gennaio di ogni anno, e dalla medesima decorrenza è
disposto l'eventuale passaggio ad un biennio successivo con conseguente
rideterminazione della retribuzione secondo la progressione prevista: a tal
fine, saranno considerati solo i periodi di servizio effettivo.
11. I CEL possono fruire dei servizi
mensa secondo le regole previste per il personale docente.
ART.
7 - Struttura di
afferenza
1.
I CEL afferiscono al Centro Linguistico di Ateneo, che organizzerà e
distribuirà il loro impegno a secondo delle necessità complessive per
l'insegnamento delle lingue nell'ambito dell'Università degli Studi di Pavia nel
rispetto di quanto stabilito dai Contratti collettivi e dalle norme vigenti.
2.
La programmazione oraria – intesa come distribuzione del monte ore tra le
attività previste - è stabilita dai responsabili della formazione linguistica in
relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere, con il concorso
degli interessati.
ART. 8
- Verifica dell'attività svolta
1. Per ciascun CEL il CLA procede
alla fine di ogni anno accademico alla verifica dell'attività svolta, con
riferimento particolare al rispetto degli obblighi contrattuali, con il concorso
dei docenti di riferimento, come previsto dall’art. 4 comma 4 del DL 21-4-1995
n. 120.
2. Per le finalità di cui al comma
precedente, i CEL sono tenuti ad annotare la distribuzione delle ore tra le
attività previste all’Art. 2 su un apposito registro – anche elettronico –
predisposto e gestito dall’Amministrazione; tale registro deve essere
controfirmato – o validato, se elettronico - dal docente di riferimento e dal
Presidente del CLA.
3. I CEL possono allegare al registro
di cui al precedente comma 2 una relazione sull’attività annuale svolta.
4. Gli esiti delle verifiche di cui
al precedente comma 1 sono resi noti ai diretti interessati.
ART. 9 - Attività di studio,
formazione e aggiornamento
1. Il personale di cui all'Art. 1 ha
il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello
linguistico, glottodidattico e culturale, e pertanto va ad esso garantito
l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico,
le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e
congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio e
aggiornamento anche al di fuori dell' Ateneo di appartenenza.
2. Per le finalità di cui al punto
precedente il CLA, nell'ambito della propria programmazione generale e fermo
restando l'impegno orario complessivo degli interessati, è tenuto a valutare la
possibilità di agevolare le richieste avanzate dai CEL, legate allo studio e
alla formazione.
3. I CEL hanno comunque diritto, ogni
due anni, a tre mesi di congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di
studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua
nazionale sia quella oggetto delle loro prestazioni; il programma dovrà essere
preventivamente valutato dal CLA, che autorizza il congedo tenuto anche conto
delle esigenze di svolgimento dei compiti di cui all’art. 2 e sulla base delle
manifestazioni di interesse eventualmente espresse dai docenti di riferimento.
In caso di diniego,
il programma potrà essere eventualmente modificato/integrato con il consenso
dell’interessato. Al suo
rientro, il CEL dovrà presentare al CLA una dettagliata relazione circa
l’attività svolta, corredandola di adeguata documentazione. Il CLA a sua volta
provvederà a trasmettere la suddetta relazione all’Amministrazione
universitaria.
4. Al CLA viene assegnato
annualmente un fondo corrispondente all’ 1 % del monte annuale delle
retribuzioni dei CEL quale contributo alle attività di studio, formazione e
aggiornamento di cui al presente articolo che verranno realizzate e/o
autorizzate.
ART. 10 – Assenze e Congedi
1. In materia di permessi e congedi,
ivi comprese le ferie, e in generale di assenze dal lavoro, si applica ai CEL la
disciplina prevista per il personale tecnico-amministrativo, ove compatibile.
ART. 11 - Disciplina delle
incompatibilità
1.
Ai CEL si applica la disciplina prevista in materia per i pubblici
dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001,
dagli artt. 60 e ss. del DPR n. 3/57, dalla legge n. 662/96 e dal Regolamento
disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non comprese nei
compiti e doveri di ufficio per il proprio personale tecnico amministrativo e di
conferire incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2.
I CEL possono partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme
vigenti.
ART. 12- Norme finali
1.
I CEL non possono svolgere, né possono essere loro richiesti, compiti
propri della docenza universitaria o comunque compiti diversi da quelli previsti
dalle norme vigenti, dai CCNL del Comparto Università e dal presente CCI; resta
ferma l’assoluta improduttività di qualunque effetto nei confronti
dell’Università dell’affidamento al CEL di compiti istituzionali in violazione
della legge o dei contratti, salve le responsabilità di quanti dispongano tale
affidamento.
2.
Per quanto non previsto dal presente CCI di Ateneo si applicano, ove
compatibili con la specificità e la professionalità del personale di cui
all'art. 1, le norme previste dai CCNL del Comparto Università, dai
regolamenti di Ateneo e dalle vigenti previsioni di legge.
Tab. 1:
TRATTAMENTI ECONOMICI
Dal 31 dicembre 2005 (per
l’anno 2006):
Viene corrisposto
un incremento annuo lordo sul trattamento integrativo previsto per l’anno 2006
pari a:
450,00 €, per i contratti di 250 ore
annue;
648,00 €, per i contratti di 300 ore
annue;
900,00 €, per i contratti di 500 ore
annue;
Dal 31 dicembre 2006 (per
l’anno 2007):
Viene corrisposto un incremento annuo
lordo sul trattamento integrativo previsto per l’anno 2006 pari a:
600,00 €, per i contratti di 250 ore
annue;
720,00 €, per i contratti di 300 ore
annue;
1.200,00 €, per i contratti di 500
ore annue;
Dal 31 dicembre 2007:
Si applica la seguente tabella
retributiva:
|
Esperienza acquisita - Bienni |
Trattamento fondamentale |
Trattamento integrativo di Ateneo |
Retribuzione annua lorda per 13
mensilità |
Oneri datore di lavoro |
Costo totale annuo lordo |
|
0 |
14.506,12 |
7.794,56 |
22.300,68 |
7.198,66 |
29.499,34 |
|
1 |
14.506,12 |
8.847,46 |
23.353,58 |
7.538,53 |
30.892,11 |
|
2 |
14.506,12 |
9.900,36 |
24.406,48 |
7.878,41 |
32.284,89 |
|
3 |
14.506,12 |
10.953,26 |
25.459,38 |
8.218,29 |
33.677,67 |
|
4 |
14.506,12 |
12.006,16 |
26.512,28 |
8.558,16 |
35.070,45 |
|
5 |
14.506,12 |
13.059,06 |
27.565,18 |
8.898,04 |
36.463,22 |
|
6 |
14.506,12 |
14.111,96 |
28.618,08 |
9.237,92 |
37.856,00 |
|
7 |
14.506,12 |
14.598,93 |
29.105,05 |
9.395,11 |
38.500,16 |
|
8 |
14.506,12 |
15.085,90 |
29.592,02 |
9.552,30 |
39.144,32 |
|
9 |
14.506,12 |
15.572,86 |
30.078,98 |
9.709,50 |
39.788,48 |
|
10 |
14.506,12 |
16.059,83 |
30.565,95 |
9.866,69 |
40.432,64 |
|
11 |
14.506,12 |
16.546,80 |
31.052,92 |
10.023,88 |
41.076,80 |
|
12 |
14.506,12 |
17.033,76 |
31.539,88 |
10.181,07 |
41.720,96 |
|
13 |
14.506,12 |
17.520,73 |
32.026,85 |
10.338,27 |
42.365,12 |
|
14 |
14.506,12 |
18.007,70 |
32.513,82 |
10.495,46 |
43.009,28 |
|
15 |
14.506,12 |
18.494,67 |
33.000,79 |
10.652,65 |
43.653,44 |
|
16 |
14.506,12 |
18.981,63 |
33.487,75 |
10.809,85 |
44.297,60 |
|
17 |
14.506,12 |
19.468,60 |
33.974,72 |
10.967,04 |
44.941,76 |
|
18 |
14.506,12 |
19.955,57 |
34.461,69 |
11.124,23 |
45.585,92 |
|
19 |
14.506,12 |
20.442,53 |
34.948,65 |
11.281,42 |
46.230,08 |
|
20 |
14.506,12 |
20.929,50 |
35.435,62 |
11.438,62 |
46.874,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Retribuzione oraria
oltre 500 ore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Esperienza acquisita - Bienni |
Trattamento fondamentale |
Trattamento integrativo di Ateneo |
TOTALE |
Oneri datore di lavoro |
Costo totale annuo lordo |
|
0 - 20 |
29,01 |
15,59 |
44,60 |
14,40 |
59,00 |
Dal 31 dicembre 2008:
Si applica la seguente tabella
retributiva:
|
Esperienza acquisita - Bienni |
Trattamento fondamentale |
Trattamento integrativo di Ateneo |
Retribuzione annua lorda per 13
mensilità |
Oneri datore di lavoro |
Costo totale annuo lordo |
|
0 |
14.506,12 |
8.174,96 |
22.681,08 |
7.321,45 |
30.002,53 |
|
1 |
14.506,12 |
9.258,29 |
23.764,41 |
7.671,15 |
31.435,56 |
|
2 |
14.506,12 |
10.341,63 |
24.847,75 |
8.020,85 |
32.868,60 |
|
3 |
14.506,12 |
11.424,96 |
25.931,08 |
8.370,55 |
34.301,63 |
|
4 |
14.506,12 |
12.508,29 |
27.014,41 |
8.720,25 |
35.734,66 |
|
5 |
14.506,12 |
13.591,63 |
28.097,75 |
9.069,95 |
37.167,70 |
|
6 |
14.506,12 |
14.674,96 |
29.181,08 |
9.419,65 |
38.600,73 |
|
7 |
14.506,12 |
15.176,00 |
29.682,12 |
9.581,39 |
39.263,51 |
|
8 |
14.506,12 |
15.677,04 |
30.183,16 |
9.743,12 |
39.926,29 |
|
9 |
14.506,12 |
16.178,08 |
30.684,20 |
9.904,86 |
40.589,06 |
|
10 |
14.506,12 |
16.679,13 |
31.185,25 |
10.066,60 |
41.251,84 |
|
11 |
14.506,12 |
17.180,17 |
31.686,29 |
10.228,33 |
41.914,62 |
|
12 |
14.506,12 |
17.681,21 |
32.187,33 |
10.390,07 |
42.577,40 |
|
13 |
14.506,12 |
18.182,25 |
32.688,37 |
10.551,81 |
43.240,18 |
|
14 |
14.506,12 |
18.683,29 |
33.189,41 |
10.713,54 |
43.902,95 |
|
15 |
14.506,12 |
19.184,33 |
33.690,45 |
10.875,28 |
44.565,73 |
|
16 |
14.506,12 |
19.685,38 |
34.191,50 |
11.037,01 |
45.228,51 |
|
17 |
14.506,12 |
20.186,42 |
34.692,54 |
11.198,75 |
45.891,29 |
|
18 |
14.506,12 |
20.687,46 |
35.193,58 |
11.360,49 |
46.554,07 |
|
19 |
14.506,12 |
21.188,50 |
35.694,62 |
11.522,22 |
47.216,84 |
|
20 |
14.506,12 |
21.689,54 |
36.195,66 |
11.683,96 |
47.879,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Retribuzione oraria
oltre 500 ore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Esperienza acquisita - Bienni |
Trattamento fondamentale |
Trattamento integrativo di Ateneo |
TOTALE |
Oneri datore di lavoro |
Costo totale annuo lordo |
|
0 - 20 |
29,01 |
16,35 |
45,36 |
14,64 |
60,01 |
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI
VALORI DA ATTRIBUIRE COME TRANSAZIONE PER SANARE TUTTI I CONTENZIOSI (ATTUALI O
LATENTI)
Le Parti condividono la necessità di
restituire fiducia alla categoria dei CEL, in modo da allentare tutte le
tensioni accumulate in questi anni e instaurare un sistema di relazioni
collaborativo e teso a realizzare un ambiente di lavoro disteso e produttivo. A
tal fine riconoscono la necessità di corrispondere un adeguato riconoscimento
economico che, corrisposto sotto forma di transazione, consenta di sanare il
lungo periodo di silenzio nell’attività di contrattazione decentrata riferita ai
CEL e agli ex lettori (l’ultimo – ed unico - accordo risale al 1996) e di
rispondere, nel contempo, alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee riferite agli ex lettori (ed in particolare a quella del 26 giugno 2001,
in causa C. 212-99). Tale riconoscimento dovrà essere garantito tanto ai CEL
quanto ai lettori, ma con un meccanismo che valorizzi in misura adeguata
l’esperienza professionale accumulata.
Il meccanismo atto a garantire -
secondo le Parti - un equo riconoscimento ai singoli lavoratori, previa
sottoscrizione da parte dell’interessato dell’atto di transazione nei termini e
con le formalità previsti dalla normativa vigente, è il seguente:
1) le ore contrattuali previste
per ciascun anno di lavoro in qualità di CEL o di lettore sono moltiplicate per
un peso pari a (0,5 x N. anno);
2) nel caso in cui il contratto
non preveda un numero di ore ma solo una data di inizio ed una di fine, le ore
vengono ricostruite convenzionalmente facendo la differenza in giorni fra le due
date e moltiplicando il risultato per 1,305;
3) la cifra di 890.000,00 €
(lordo lavoratore) viene ripartita in base all’incidenza percentuale delle ore
ponderate (calcolate secondo i meccanismi di cui ai due punti precedenti) di
ciascun lavoratore sul totale delle ore ponderate;
4) le cifre spettanti sono
corrisposte per il 50 % alla firma della transazione - nel rispetto dei tempi
tecnici necessari -, per il 25 % nel mese di marzo 2008 e per il 25 % nel mese
di marzo 2009.
ESEMPIO:
Per capire meglio il procedimento di
calcolo, cominciamo con l’osservare la tabella sottostante, che contiene lo
sviluppo del procedimento per la determinazione delle ore pesate riferito alle
tre tipologie di contratto oggi esistenti:
|
anni |
Peso per ora |
250 hh |
300 hh |
500 hh |
|
1° |
0,50 |
125,00 |
150,00 |
250,00 |
|
2° |
1,00 |
250,00 |
300,00 |
500,00 |
|
3° |
1,50 |
375,00 |
450,00 |
750,00 |
|
4° |
2,00 |
500,00 |
600,00 |
1.000,00 |
|
5° |
2,50 |
625,00 |
750,00 |
1.250,00 |
|
6° |
3,00 |
750,00 |
900,00 |
1.500,00 |
|
7° |
3,50 |
875,00 |
1.050,00 |
1.750,00 |
|
8° |
4,00 |
1.000,00 |
1.200,00 |
2.000,00 |
|
9° |
4,50 |
1.125,00 |
1.350,00 |
2.250,00 |
|
10° |
5,00 |
1.250,00 |
1.500,00 |
2.500,00 |
|
11° |
5,50 |
1.375,00 |
1.650,00 |
2.750,00 |
|
12° |
6,00 |
1.500,00 |
1.800,00 |
3.000,00 |
|
13° |
6,50 |
1.625,00 |
1.950,00 |
3.250,00 |
|
14° |
7,00 |
1.750,00 |
2.100,00 |
3.500,00 |
|
15° |
7,50 |
1.875,00 |
2.250,00 |
3.750,00 |
|
16° |
8,00 |
2.000,00 |
2.400,00 |
4.000,00 |
|
17° |
8,50 |
2.125,00 |
2.550,00 |
4.250,00 |
|
18° |
9,00 |
2.250,00 |
2.700,00 |
4.500,00 |
|
19° |
9,50 |
2.375,00 |
2.850,00 |
4.750,00 |
|
20° |
10,00 |
2.500,00 |
3.000,00 |
5.000,00 |
|
21° |
10,50 |
2.625,00 |
3.150,00 |
5.250,00 |
|
22° |
11,00 |
2.750,00 |
3.300,00 |
5.500,00 |
|
23° |
11,50 |
2.875,00 |
3.450,00 |
5.750,00 |
|
24° |
12,00 |
3.000,00 |
3.600,00 |
6.000,00 |
|
25° |
12,50 |
3.125,00 |
3.750,00 |
6.250,00 |
Da tale tabella desumiamo –
sostanzialmente – che, per es., le 500 ore erogate da un CEL nel 15° anno di
attività sono considerate, ai fini del calcolo della transazione, come se
fossero 3.750: questo valore non è altro che il risultato della moltiplicazione
del peso corrispondente al 15° anno (7,50) per il N. di ore previste dal
contratto (500 nel nostro caso).
Le stesse 500 ore al 16° anno
“conteranno” per 4.000, al 17° anno per 4.250 e così via.
Supponiamo ora di voler distribuire
10.000 €uro tra cinque CEL applicando il meccanismo concordato e immaginando per
ciascuno di loro una certa quantità di ore pesate. Lo sviluppo dei calcoli è a
questo punto il seguente:
|
CEL |
ore pesate |
incidenza % |
distribuzione |
|
A |
5.150,0 |
3,568% |
356,80 |
|
B |
30.907,5 |
21,413% |
2.141,32 |
|
C |
17.400,0 |
12,055% |
1.205,50 |
|
D |
39.528,5 |
27,386% |
2.738,60 |
|
E |
51.352,5 |
35,578% |
3.557,78 |
|
|
|
|
|
|
Totale |
144.338,5 |
100,0% |
10.000,00 |
Dichiarazione congiunta
Le Parti ritengono
indispensabile che la programmazione didattica e oraria avvenga all’inizio
dell’anno accademico o comunque nei tempi utili prima dell’inizio di ogni anno
accademico. Esse si impegnano, di conseguenza, a fare in modo che questo
obbiettivo possa essere progressivamente raggiunto.
INDIETRO
|